DL 91/2017 cd.


11 luglio 2017

Prorogato al 31 luglio 2018 (anzichè al 30 giugno 2018) il termine per la consegna dei beni digitali, agevolabili con l'iperammortamento, a condizione che venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d'acquisto entro il 31 dicembre 2017.
Questa una delle misure fiscali contenute nel Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, (cd. ''Decreto Sud''), recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'', entrato in vigore dal 21 giugno 2017 ed attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato per la relativa conversione in legge (DDL n. 2860/S).
Come noto, l'art. 1, co. 9, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto, al fine di incentivare gli investimenti in chiave ''industria 4.0'', la possibilità di acquistare beni materiali digitali, funzionali alla digitalizzazione dei processi produttivi, con una percentuale di ammortamento pari al 250% (cd. iperammortamento)[1].
In sostanza, l'incentivo consente di ammortizzare il 150% in più del costo d'acquisto dei beni materiali digitali, elencati nell'Allegato A della legge n. 232/2016 (in questo modo, l'ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 250% del costo dello stesso, ovvero con una maggiorazione del 150% del coefficiente d'ammortamento).
Sotto il profilo temporale, la legge di Bilancio 2017 prevede che per beneficiare dell'iperammortamento i beni digitali devono:
- essere acquistati entro il 31 dicembre 2017;
oppure
- essere consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore e deve essere pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d'acquisto.
Con le modifiche introdotte dall'art. 14, co. 1, del DL 91/2017, viene prorogato di un mese tale ultimo termine, prevedendo che l'agevolazione si applica agli acquisti di beni digitali effettuati entro il 31 luglio 2018 (anzichè 30 giugno 2018), sempre a condizione che entro il 31 dicembre 2017:
· il venditore accetti il relativo ordine d'acquisto;
· l'acquirente paghi un acconto pari almeno al 20% del prezzo d'acquisto.
Per completezza, si ricorda che per la fruizione dell'''iperammortamento'' per i beni digitali l'impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all'Allegato A o B della legge 232/2016 e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.
Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.



[1] Cfr. ANCE ''Super ed Iper-ammortamento - Le risposte dell'Agenzia delle Entrate alla stampa'' - ID N. 27273 del 2 febbraio 2017; ANCE ''Superammortamento e Iperammortamento - Circolare congiunta 4/E/2017'' - ID n. 28041 del 31 marzo 2017.

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