Manovra correttiva: in Gazzetta le modifiche al Codice dei contratti sui poteri dell


11 luglio 2017

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 (SO n. 31) la Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante ''Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo''.
Con tale provvedimento vengono, tra l'altro, inserite alcune modifiche all'art. 211 del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) con riferimento ai poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
La nuova disposizione sostituisce quella precedente, in tema di raccomandazioni vincolanti dell'ANAC, soppressa dal decreto correttivo n. 56/2017.
In particolare, viene stabilito che:
- l'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione di bandi, altri atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- qualora l'ANAC, ritenga che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice dei contratti, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere sarà successivamente trasmesso alla stazione appaltante; qualora la stazione appaltante non vi si conformi entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo;
- l'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri sopra individuati.
Si allega il relativo testo della Gazzetta Ufficiale.

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