08 novembre 2017

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina Iva della scissione dei pagamenti (cd. ''split payment'') applicabile dal 1� luglio 2017.
Con la C.M. n.27/E del 7 novembre 2017 l'Amministrazione finanziaria fa il punto sulle novità apportate al citato meccanismo dal DL 50/2017 (cd. ''Manovra correttiva 2017''), convertito con modificazioni nella la legge 21 giugno 2017, n.96[1].
In merito, si ricorda, che, a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il termine ultimo d'applicazione dello ''split payment'' è stato prorogato sino al 2020, quindi per un ulteriore triennio rispetto al termine originariamente fissato, dalla stessa Unione europea, fino al 31 dicembre 2017[2].
Per le fatture emesse dal 1� luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, viene, altresì, ampliato l'ambito dei soggetti cessionari/committenti nei confronti dei quali si applica il meccanismo dello ''split payment'', che d'obbligo riguarda ora:
- le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica[3];
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
Il meccanismo è stato quindi esteso alle prestazioni di servizi rese dai professionisti eseguite nei confronti dei soggetti sopra elencati, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito[4].
La Circolare allegata, tuttavia, illustra esclusivamente detta disciplina, che si pone in perfetta continuità con la versione previgente della norma, mentre, non si tiene altresì conto delle novità introdotte dal più recente D.L. 148/2017 (in particolare, l'art.3)[5], che riformula nuovamente il co.1-bis dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1� gennaio 2018, l'applicazione della ''scissione dei pagamenti'' (cd. ''split payment'') , anche ad altri soggetti pubblici, ovverosia a:
­ gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
­ le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.
Con Decreto del Ministro dell'economia e finanze, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 148/2017 (ovvero entro il 29 novembre 2017), verranno stabilite anche le modalità attuative delle nuove disposizioni.
Nel rinviare ad un successivo approfondimento, tra le precisazioni fornite dalla C.M. 27/E/2017 si segnalano le seguenti:
· in ordine alla corretta individuazione delle PP.AA. coinvolte, occorre far riferimento alle amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria (art. 1, co. 209- 214, legge 244/2007). In particolare, si rinvia all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), www.indicepa.gov.it, senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei ''Gestori di pubblici servizi'', che, pur essendo inclusi nell'anzidetto elenco, non sono destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica[6];
· per quanto riguarda la corretta individuazione delle società controllate e di quelle quotate in borsa, si precisa che rilevano gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze.
Tali elenchi hanno valore costitutivo e, a seguito della loro pubblicazione definitiva, non ha più rilevanza giuridica l'eventuale rilascio dell'attestazione (eventualmente richiesta dal fornitore/prestatore al cedente/committente) di riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello ''split payment'';
· tra le operazioni escluse dall'applicazione dello ''split payment'', viene precisato che, per evidenti esigenze di semplificazione, sono escluse le operazioni permutative di cui all'art.11 del DPR 633/1972. In tali ipotesi, nonostante le singole prestazioni di servizi o cessioni di beni debbano essere valorizzate separatamente ai fini della disciplina IVA, l'Agenzia giustifica il proprio orientamento, affermando che ''... l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe obbligatoriamente un'attribuzione di denaro, sia pure a titolo di IVA, attribuzione non connaturale al negozio permutativo, salvo le ipotesi di conguaglio, che in base alle disposizioni di diritto comune, ha per ordinario oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro.''.
Tale precisazione assume particolare rilevanza per le imprese del settore che frequentemente pongono in essere operazioni di natura permutativa (ad esempio nei rapporti con gli Enti locali, nell'ambito dell'esercizio della loro attività istituzionale). Con tale esclusione, infatti, viene quindi superato l'ostacolo principale al ricorso a tale tipo di operazioni, che obbligava l'Ente locale acquirente/committente al versamento dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario, pur assolvendo al proprio obbligo di pagamento mediante corrispondente cessione di immobili;
· relativamente alle modalità di versamento dell'IVA all'Erario da parte delle PP.AA. e delle società, si chiarisce che queste, pur potendo continuare ad utilizzare le precedenti modalità, potranno effettuare il versamento diretto all'Erario dell'imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. In ogni caso, in sede di prima applicazione, le pubbliche amministrazioni potranno accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017;
· in tema di profili sanzionatori, infine, l'Agenzia ricorda che:
- la mancata indicazione in fattura dell'indicazione della ''scissione dei pagamenti'' o ''split payment'' comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, co.1, D.Lgs. 471/1997 (da euro 1.000 a euro 8.000),
- l'omesso o ritardato adempimento del versamento all'Erario (per conto del fornitore) da parte delle PP.AA. e società è sanzionato ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 471/1997 (30% di ogni importo non versato).

In ogni caso, in considerazione dell'incertezza in materia in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione della circolare dell'Agenzia delle entrate, sempre che l'imposta sia stata assolta, ancorchè in modo irregolare.


[1] Per un quadro complessivo cfr. l'art.1 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 ed il D.M. 27 giugno 2017, che ha modificato il D.M. 23 gennaio 2015. Cfr. ANCE ''Split Payment'' - Pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13 luglio 2017- ID n. 29430 del 25 luglio 2017; ''Split Payment'' - Modifiche alle P.A. coinvolte - D.M. 13 luglio 2017'' - ID n. 29377 del 19 luglio 2017, ''Split Payment - Nuova Guida dell'ANCE'' - ID n.29325 del 12 luglio 2017 e ''Split payment - Pubblicato Decreto Attuativo ed elenchi delle P.A. coinvolte'' - ID n.29154 del 28 giugno 2017.
[2]Come noto, il meccanismo viene attualmente disciplinato all'art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l'IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente). La proroga fino al 2020 e l'estensione soggettiva del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata formalmente richiesta il 16 febbraio 2017 dal Governo italiano alla Commissione europea, in base alla procedura di deroga di cui all'art.395 della Direttiva 2006/112/CE (cfr. DEF- Programma Nazionale di Riforma - sezione III pag. 43) ed è stata concessa dalle autorità comunitarie con la Decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2017/784, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 118 del 6 maggio 2017. Cfr. ANCE ''Split payment - Via libera della UE alla proroga fino al 2020'' - ID n.28515 del 9 maggio 2017 e ''Manovra correttiva - Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017'' - ID n.29123 del 27 giugno 2017.
[3]A tal riguardo, viene riscritto l'art.17-ter del DPR 633/1972 (in vigore dal 1� luglio 2017) che, nel confermare l'applicabilità dello ''split payment'' agli Enti pubblici, fa riferimento all'art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione previgente, che forniva un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte. In merito, con la successiva emanazione dei Decreti 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, a correzione del D.M. 23 gennaio 2015, recante le modalità attuative dello ''split payment'', sono stati modificati i criteri ai fini dell'individuazione delle ''Pubbliche Amministrazioni'' tenute a versare l'IVA in ''split payment'', circoscrivendole nei fatti aquelle destinatarie della normativa in tema di fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi dell'art.1, co.209-214, della legge 244/2007.
[4]Si ricorda, inoltre, che le modalità attuative del meccanismo della ''scissione dei pagamenti'' sono fissate dal Decreto del Ministro dell'economia e finanze 23 gennaio 2015, come modificato dai Decreti del Ministro dell'economia e finanze del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle finanze (Def - www.finanze.it).
[5]Cfr. ANCE ''Decreto Legge 148/2017 (cd. ''Decreto Fiscale'') - Misure d'interesse''- ID n. 30137 del 18 ottobre 2017.
[6] La disciplina della scissione dei pagamenti non si applica, inoltre, agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

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