IMU e TASI


21 novembre 2017

Il MEF fornisce chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo IMU e TASI, relativo al periodo d'imposta 2017, da effettuare entro il prossimo 18 dicembre.
In particolare, sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le indicazioni per il versamento della seconda rata IMU e TASI 2017, che dettano le modalità operative per individuare le corrette aliquote applicabili e i termini entro cui procedere al pagamento.
A tal riguardo, viene chiarito che entro il prossimo 18 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo IMU e TASI, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base delle aliquote, relative al periodo d'imposta 2017, approvate dal Comune a condizione che:
- le delibere siano state adottate entro il 31 marzo 2017 e pubblicate, sul sito www.finanze.it, entro il 28 ottobre 2017.
In merito, il MEF chiarisce che laddove i Comuni non abbiano rispettato tali termini, il versamento debba essere effettuato sulla base delle delibere approvate nell'anno 2016.
Si ricorda che i suddetti termini (approvazione delibere e relativa pubblicazione on line) possono essere derogati solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra, ad esempio, l'ipotesi di dissesto finanziario del Comune;
- le aliquote approvate non siano state aumentate rispetto a quelle stabilite per il 2015[1].
Sul punto si evidenzia che la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per i Comuni che si trovano in una situazione di dissesto o predissesto finanziario.
Per completezza si ricorda che, con riferimento ai ''beni merce'' delle imprese edili, ovvero i ''fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati'', viene stabilita:
o l'esenzione dall'IMU, ai sensi dell'art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
Tale esenzione è stata estesa anche ai fabbricati acquistati dall'impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (cfr. R.M. 11/DF/2013)[2].
Come noto, a pena di decadenza dal suddetto regime di esenzione, è stato previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU, entro il temine ordinario del «30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta»[3].
Sempre con riferimento al regime di esenzione IMU, si ricorda che in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell'anno, l'IMU è dovuta per l'intero periodo d'imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l'immobile non viene locato[4].
o la fissazione dell'aliquota TASI in misura pari all'1 per mille, con possibilità, da parte del Comune, di azzerare l'aliquota o di aumentarla fino al 2,5 per mille (ai sensi dell'art.1, co.14, lett.c, della legge 208/2015).



[1] Come noto, l'art. 1, co. 26, della legge 208/2015 (cd. ''Stabilità 2016'') ha previsto il divieto di aumentare le aliquote IMU e TASI rispetto all'anno 2015. Cfr. ANCE ''Legge di Stabilità 2016 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale'' -ID N. 23273 del 13 gennaio 2016.
[2]Si ricorda che l'esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le ''Rimanenze'' e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
[3] In sostanza, ai fini dell'esenzione IMU per il 2016, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2017.
Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d'imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all'eventuale destinazione alla locazione.
[4] Cfr. ANCE ''Immobili merce locati - No all'esenzione dall'IMU'' - ID n. 14761 del 03 febbraio 2014.

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