Permuta di immobili tra Stato e Comune: l


05 febbraio 2018

La permuta di immobili pubblici tra un Comune e lo Stato è assoggettata a imposta di registro in misura fissa (200 euro). Il pagamento deve essere corrisposto dal Comune. Le imposte ipotecarie e catastali non sono dovute se il trasferimento è in favore dello Stato, mentre se il l trasferimento è in favore del Comune, l'imposta ipotecaria va corrisposta in misura fissa (200 euro) e l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1%.
Questo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso con la Risoluzione n. 12/E del 31 gennaio 2018.
L'oggetto dell'istanza riguarda l'ipotesi di permuta in cui è previsto che lo Stato ceda in proprietà al Comune una caserma, un magazzino idraulico e un podere sperimentale a fronte del trasferimento, da parte del Comune, a favore dello Stato, di una stazione dei Carabinieri, di un'area e di un ex magazzino stradale.
Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate si basano sulle modifiche normative apportate all'art. 10, co. 4, del D.Lgs n. 23/2011[1], dall'art. 20, co.4-ter del D.L. n. 133/2014[2], convertito dalla legge 164/2014, con le quali è stato escluso che la soppressione di tutte le agevolazioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ''TUR'') in materia di imposta di registro riguardasse anche le agevolazioni e le esenzioni tributarie riferite a immobili pubblici interessati da operazioni di permuta.
Pertanto deve ritenersi che, limitatamente agli atti di permuta che intervengono tra un ente pubblico territoriale e lo Stato, torni applicabile la disciplina recata dal punto 7 dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 per i trasferimenti di immobili posti in essere, tra l'altro, in favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, trovano applicazione le previsioni recate dagli art.1, co. 2, e art. 10, co.3, del Dlgs n. 347/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale ''TUIC''), secondo cui non sono soggette all'imposta ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nei confronti dello Stato e, pertanto, per i trasferimenti a favore dello Stato non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale.
Con riferimento all'atto posto in essere in favore del Comune è invece dovuta, ai sensi dell'art.2 della Tariffa allegata al TUIC, l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, mentre l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1%, come previsto dall'articolo 10 del TUIC. Da ultimo, si fa presente che l'atto di permuta è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al DPR n. 642/72, in quanto rientrante tra gli 'Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni'.

[1] In particolare l'art. 10 co. 4 del Dlgs n.23/11 (recante ''Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale'') interveniva per sopprimere tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie (pur se previste da leggi speciali) agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso.
[2] Cfr. l'art. 20, co. 4-ter del DL 133/2014 c.d. ''Decreto 'Sblocca Italia'' che, tra l'altro, escludeva la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta.