Approfondimenti sulla circolare ministeriale sulla verifica delle attrezzature di lavoro


05 settembre 2012

La Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro ha emanato la circolare 23 del 13 agosto 2012 avente come oggetto chiarimenti relativi all'applicazione del DM 11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
La circolare si articola in dieci punti, come di seguito riportato.
1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali
La circolare chiarisce che, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può scegliere di fare una richiesta cumulativa di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando per ciascuna di esse la data effettiva di richiesta di verifica indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva.
In tal caso, i termini temporali dei 30 giorni in cui il soggetto titolare della funzione o il soggetto abilitato devono intervenire, saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva vale, per ciascuna attrezzatura, la data di comunicazione della richiesta cumulativa.
L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto ad effettuare la verifica direttamente o mediante soggetto abilitato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.
Anche nel caso di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, il datore può espressamente indicare una data effettiva di richiesta di verifica da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica dell'attrezzatura.
2. Applicabilità dell'articolo 26 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro
La circolare chiarisce che le attività dei soggetti titolari della funzione (INAIL, ASL/ARPA) e dei soggetti abilitati sono da intendersi come ''servizi di natura intellettuale'', pertanto il datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di redazione del DUVRI di cui all'art. 26 comma 3 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i..
3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
Nel caso di attrezzature noleggiate senza operatore o concesse in uso, il Ministero chiarisce che, fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di effettuare le verifiche, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.
4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi GPL
La circolare specifica che tali attrezzature, se non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non devono essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.
Pertanto:
a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, come quelle installate nei condomini, non si applica il D.M. 11.04.2011, ma si continua al applicare il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, come quelli ad uso domestico, non si applica il D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 01.12.2004 n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
Il Ministero specifica che tali sistemi, comunemente denominati ''macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi'', sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 71 comma 11 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 71 del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i..
6. Ponti sollevatori per veicoli
I ponti sollevatori per veicoli, non rispondendo alla definizione di apparecchi di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1, non rientrano, a parere del Ministero, nell'ambito di applicazione del D.M. 11 aprile 2011.
7. Carrelli commissionatori
Chiarisce la circolare che tali carrelli, definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking ossia di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature, non rientrano tra le attrezzature di cui all'allegato VII.
Qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere un lavoro in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili), il carrello in tal caso rientrerà tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche, come ponte mobile sviluppabile.
8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
Il Ministero, in merito alle attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività, quali quelle edili che possono essere soggette a smontaggio e deposito, evidenzia che la periodicità delle verifiche periodiche non si interrompe durante l'inattività dell'attrezzatura. Pertanto, qualora durante il periodo di inattività trascorrano i termini previsti dall'allegato VII, alla riattivazione dell'attrezzatura il datore di lavoro dovrà richiedere la verifica prima del suo riutilizzo.
Si ricorda che la verifica periodica successiva alla prima viene effettuata dal soggetto titolare della funzione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
9. Spostamento delle attrezzature di lavoro
Nel caso in cui una attrezzatura di lavoro di cui all'allegato VII del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. debba essere spostata mentre si è ancora in attesa di verifica, il datore di lavoro dovrà comunicare lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare la nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si utilizzerà la stessa attrezzatura.
Per quanto riguarda le attrezzature in pressione, tali indicazioni sono valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e messa in servizio previste dalla normativa vigente.
10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
  1. Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.
    1. In caso di piattaforme autosollevanti su colonne, di carrelli semoventi a braccio telescopico, di ascensori e montacarichi da cantiere, di idroestrattori a forza centrifuga già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini di cui all'allegato VII dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica all'INAIL. Tale richiesta costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della banca dati e l'assegnazione del numero di matricola.
    2. In caso di attrezzature già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche prima dell'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 per le quali il datore di lavoro aveva già comunicato la messa in servizio all'INAIL, si può verificare che:
a) Attrezzature con libretto delle verifiche già redatto da INAIL ex ISPESL secondo circolare M.I.C.A. 162054/1997:
L'attrezzatura verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dall'allegato VII in assenza di scheda identificativa.
b) Attrezzature già sottoposte a verifiche in assenza del libretto secondo circolare M.I.C.A. 162054/1997:
L'attrezzatura continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. In assenza di numero di matricola l'INAIL, nel più breve tempo possibile, lo trasmetterà a datore di lavoro ed ASL.
    1. In caso di ponteggi sospesi motorizzati di cui al D.M. 04.03.1982 già soggetti a verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. per i quali il datore di lavoro avesse già comunicato la messa in servizio al Ministero del lavoro si può verificare che:
a) Presenza di prima delle verifiche periodiche effettuata da Ministero del lavoro e di libretto secondo circolare MLPS 9/2001:
L'attrezzatura verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dall'allegato VII.
b) Assenza della prima delle verifiche periodiche e del libretto:
L'attrezzatura verrà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le disposizioni di cui al D.M. 11.04.2011.
  1. Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.
In caso di attrezzature già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche prima dell'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 per le quali il datore di lavoro aveva già comunicato la messa in servizio all'INAIL e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL, si procederà con le verifiche periodiche successive alla prima.
In caso di ponteggi sospesi motorizzati di cui al D.M. 04.03.1982 già soggetti a verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. per i quali il datore di lavoro avesse già comunicato la messa in servizio al Ministero del lavoro non marcate CE che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere nuova marcatura CE rimangono soggette al previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo le attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Le attrezzature di lavoro messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

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