Pubblicato il 20 dicembre 2024 lo Studio n. 116-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato a commento delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 139/2024 alla disciplina relativa all’imposta di registro dovuta sugli atti di trasferimento di diritti edificatori e della relativa trascrizione.

Tra le altre cose, difatti, il decreto ha risolto l’annoso contrasto tra dottrina e prassi in merito al regime di tassazione applicabile ai fini dell’imposta di registro, inquadrando gli atti di trasferimento di diritti edificatori tra quelli che hanno ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, con conseguente applicazione dell’imposta di registro al 3%.

Inoltre, il decreto ha previsto l’assoggettamento della trascrizione di tali negozi all’imposta ipotecaria, nella misura fissa di 200 euro.

Dunque, lo Studio sottolinea come il legislatore abbia opportunamente recepito l’indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la qualifica delle cessioni di diritti edificatori è quella di atti di natura non reale a contenuto patrimoniale, in quanto tale assoggettabili ad imposta di registro al 3% ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R.131/86.

Il Notariato evidenzia, poi, che la modifica riguarda, stando al tenore letterale della norma, gli atti di “trasferimento” di diritti edificatori, ma non anche gli atti di “costituzione” e “modificativi”.

E, a questo proposito, lo Studio condivide il mancato riferimento ai negozi “modificativi” di diritti edificatori in quanto atti dai quali non emerge alcuna prestazione a contenuto patrimoniale indicativa di capacità contributiva fiscalmente rilevante.

Cordialità

Dott. Saverio Padalino

Direttore Ance Foggia