Rilascio permesso di costruire convenzionato: la valutazione non spetta alla Giunta comunale


05 febbraio 2018

L'articolo 20 del DPR 380/2001 attribuisce al dirigente o al responsabile dell'ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell'organo di governo come la Giunta comunale.
E' sulla base di tali argomentazioni che il Tar Liguria, sez I, con la sentenza del 25 gennaio 2018, n. 54 ha accolto il ricorso proposto da una società che si era vista negare l'applicazione di una previsione contenuta nel piano urbanistico sulla base di alcuni direttive formulate dalla Giunta comunale con invito ad adeguare il progetto agli indicati indirizzi.
La Giunta comunale, come organo di governo, non può determinare i contenuti del titolo abilitativo in quanto così facendo sconfina la propria competenza in un'attività amministrativa che la legge riserva ai dirigenti degli enti locali.
Si ricorda che la disciplina del permesso di costruire convenzionato è stata introdotta a livello statale dal Decreto Legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (cd. Sblocca cantieri), che ha inserito nel Dpr 380/2001 (Tu edilizia) l'articolo 28bis.
Si tratta di un istituto che era già previsto da alcune leggi regionali e che secondo quanto espressamente previsto al comma 1 del citato articolo trova applicazione nei casi in cui ''esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata''.
L'articolo 28bis, comma 6, dispone che al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applichino le disposizioni previste per il permesso di costruire ordinario (e quindi l'articolo 20 del Dpr 380/2001 citato). Agli organi di governo (Consiglio comunale o Giunta comunale) spetta l'approvazione della convenzione con cui sono regolati specifici obblighi (cessione aree, opere di urbanizzazione etc).