Rifiuti: semplificazioni per il trasporto di rifiuti di metalli


16 febbraio 2018

Il ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto 1 febbraio 2018 (G.U. del 8 febbraio 2018 n. 32) con il quale sono state stabilite modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, in attuazione dell'art. 1, co. 123, della legge 124/2017.
Il decreto, in particolare, introduce un nuovo modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) da utilizzare nel caso di ''microraccolta'', ossia di trasporto con lo stesso veicolo di rifiuti raccolti presso più produttori/detentori.
Il nuovo modello di FIR è molto simile a quello ''ordinario'' previsto dal dm 145 del 1998 e contiene tutte le indicazioni essenziali per assicurare la tracciabilità dei rifiuti, la principale differenza attiene alla sezione relativa ai produttori/detentori, che risulta ''allargata''.
Viene infatti data la possibilità di inserire in un unico formulario fino a 10 produttori con relativi punti di raccolta, nel caso si superi tale valore è necessario compilare un formulario aggiuntivo (all. B).
Per quanto riguarda, invece, le modalità di compilazione viene chiarito che:
  • ciascun produttore, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, deve riportare nel formulario il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo;
  • il formulario va redatto sempre in 4 copie, di cui una copia rimane presso l'ultimo produttore, mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal trasportatore e due dal destinatario;
  • il destinatario deve trasmetterne la quarta copia all'ultimo produttore dei rifiuti ed una fotocopia del formulario stesso agli altri produttori o detentori intervenuti (art. 3).