20 aprile 2018
L'ANCE, facendo seguito alle segnalazioni provenienti dal territorio, ha contestato, con istanza di parere di precontenzioso presentata in data 19 dicembre 2017, la legittimità di un bando di gara, ritenendo non corretta l'individuazione della categoria prevalente dei lavori. Nello specifico, il bando, per l'esecuzione degli interventi relativi all'allestimento del modulo discarica, prevedeva la categoria OS1 ''Lavori in terra'' quale categoria prevalente, oltre alla categoria scorporabile OG 12 ''Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale''. Dall'esame della documentazione di gara, invece, si evinceva che, dal punto di vista economico e funzionale, i lavori di bonifica e protezione ambientale oggetto di gara fossero riconducibili esclusivamente alla categoria OG12, e non, come invece indicato nel bando, alla OS1 come categoria prevalente (con OG12 scorporabile). Tale discrasia è stata contestata da ANCE con istanza di precontenzioso. Le suddette lavorazioni, infatti, comprendono prevalentemente interventi riconducibili all'impermeabilizzazione del bacino di contenimento e realizzazione dell'impianto di captazione, estrazione e rilancio del percolato per la protezione delle falde acquifere, nonchè gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere e dei lavori anche in termini di sicurezza. Valutazione, questa, che si pone in linea con quanto affermato dell'ANAC (ex AVCP) nella Determinazione n. 7/2005 del 13 ottobre 2005 (Rif. R/473-03), riportante le ''Indicazioni relative alla qualificazione delle imprese nella categoria generale OG12'', dove viene ribadito che la OG12 ricomprende, nella esecuzione dei lavori, la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell'area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l'esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc. A seguito dell'istanza di parere di precontenzioso, la stazione appaltante non ha atteso la determinazione finale dell'ANAC e, in chiave proattiva ed in via di autotutela, ha annullato il bando di gara, comunicando la volontà di bandire una nuova gara, con individuazione della OG12 come categoria prevalente e della OS1 come categoria scorporabile, in linea con le lavorazioni effettivamente previste in sede progettuale.