In scadenza le autorizzazioni ministeriali dei ponteggi


11 maggio 2018
L'art. 131 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sicurezza, prevede che l'autorizzazione ministeriale dei ponteggi sia soggetta a rinnovo decennale per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico. La circolare ministeriale n. 29 del 27/08/2010 ha fornito alcune risposte in merito a quesiti concernenti le norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota, tra cui le soglie temporali del rinnovo decennale della citata autorizzazione. In particolare, il ministero ha chiarito che la validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, decorre da tale data; pertanto, si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 15 maggio 2008 hanno validità decennale a partire dalla data di rilascio. Ricorda altresì il ministero che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale spetta al titolare della stessa e cioè al produttore del ponteggio e non all'impresa utilizzatrice che potrà, pertanto, continuare ad impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione. Da dialoghi informali intercorsi con il ministero del Lavoro è emerso che il dicastero, a breve, emanerà una nota di analogo contenuto.