05 dicembre 2018
È stato pubblicato il Decreto direttoriale del 23 novembre 2018, n. 89, recante il ventesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. L'elenco adottato in allegato al citato Decreto sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 10 agosto 2018, n. 72. Il Decreto direttoriale si compone di sette articoli: -all'articolo 1 è rinnovata l'iscrizione per i soggetti per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria; -all'articolo 2 è decretato l'inserimento ex novo della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati; -all'articolo 3 è decretato il subentro nell'elenco dei soggetti abilitati della società indicata nel decreto in luogo di un'altra società che viene, di conseguenza, cancellata dell'elenco stesso; -all'articolo 4 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti; -all'articolo 5 vengono ulteriormente prorogati i soggetti ivi indicati per i quali è tuttora in corso l'attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 delle istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale, al fine di garantirne la continuità operativa e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati; -all'articolo 6 viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 10 agosto 2018, n. 72; -all'articolo 7 sono riportati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati. Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.