Istanza interpello - Cambio appalto - Durata contratto di solidarietà


15 febbraio 2019
Con risposta ad istanza di interpello n. 1/19, il Ministero del Lavoro ha fornito un chiarimento in merito ai criteri adottati per il conteggio della durata massima del trattamento di integrazione salariale straordinario per la causale di contratto di solidarietà nell'ipotesi di cambio di appalto. In particolare, l'istanza riguarda la possibilità, per un'impresa subentrante nell'ipotesi di successione di appalto, di poter conteggiare ex novo la durata massima del periodo di contratto di solidarietà riconosciuto al personale passato dall'azienda cedente. Come noto, l'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 148/15 prevede, per il contratto di solidarietà, una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (per espressa previsione di legge il settore dell'edilizia è escluso invece dal principio derogatorio che consente per tale causale di poter raggiungere il limite massimo di 36 mesi). Al riguardo, è stato chiarito che il quinquennio mobile comprende un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva. Premesso quanto sopra, con l'allegato interpello il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nell'ambito di un'unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l'azienda subentrante, a seguito di cambio di appalto, fermo restando l'obbligo di richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva, beneficia di un nuovo conteggio, senza tenere conto dei mesi di CIGO o CIGS fruiti dall'impresa cedete. Ad integrazione, il dicastero ha confermato, inoltre, che il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono aver maturato presso l'unità produttiva (requisito per accedere agli ammortizzatori sociali previsto dall'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 148/15) nel caso di cambio di appalto, si calcola tenendo conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.