Autoliquidazione 2018/19


09 aprile 2019
A seguito della pubblicazione del Decreto 27 febbraio 2019, già oggetto della comunicazione Ance del 2 aprile scorso, contenente le nuove tariffe dei premi delle gestioni tariffarie 'Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività'', l'Inail, con l'allegata nota n.5453/19, ha fornito le indicazioni operative in merito all'autoliquidazione 2018/19. Come noto, per gli adempimenti relativi al calcolo del premio di autoliquidazione, limitatamente all'anno in corso, i datori di lavoro devono: presentare entro il 16 maggio p.v. la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate; pagare il premio di autoliquidazione, indicando nel modello F24 il riferimento n. 902019; inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, anche in relazione ad attività cessate a gennaio e febbraio 2019. Alla medesima data del 16 maggio 2019 è stato differito il termine per la presentazione del modulo ''Autocertificazione per sconto settore edile'', da trasmettere via PEC alla sede Inail competente, ai fini della fruizione della riduzione dell'11,50% alla sola regolazione 2018. Il modello delle basi di calcolo del premio, rispetto agli anni precedenti, ha subito significativi aggiornamenti; in particolare: a)è prevista la cessazione delle c.d. polizze ''ponderate''. A decorrere dallo scorso 1� gennaio, con l'istituzione di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, è attribuito ad ogni singola lavorazione il corrispondente tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato in base all'andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda; b)Il premio supplementare silicosi e asbestosi è previsto per il solo premio di regolazione 2018 e non per la rata 2019, in quanto non dovuto; c)l'addizionale fondo vittime dell'amianto (per il prossimo triennio) non è dovuta nè sul premio di regolazione 2018 nè sul premio di rata 2019. La nota Inail ricorda, inoltre, che alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018 mentre altre, come l'incentivo per le assunzioni ex Lege n. 92/12, articolo 4, commi 8-11 di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, si applicano anche al premio di rata 2019. Tra gli incentivi applicabili al solo premio di regolazione, si ricorda la riduzione del 15,81%, ai sensi della L. n. 147/13, e la riduzione dell'11,50% per il settore edile. In riferimento a quest'ultima riduzione, oltre al possesso della regolarità contributiva, gli interessati, come precedentemente ricordato, devono attestare entro il 16 maggio 2019, con l'apposito modello ''Autocertificazione per sconto settore edile'', l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Se la richiesta della riduzione edile è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere, per posta elettronica o PEC, al competente Ispettorato Territoriale del lavoro la ''Dichiarazione per benefici contributivi'', autocertificando l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro o il decorso del periodo, così come indicato, per ciascun illecito, dall'allegato A del decreto 30 gennaio 2015. La domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione ''Retribuzioni soggette a sconto'', il ''Tipo'' codice ''1'' e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Per i datori di lavoro che hanno optato per la rateizzazione del premio per l'autoliquidazione 2018/19, tenuto conto che le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi, le rate successive, con scadenza 20 agosto 2019 e 18 novembre 2019 dovranno essere maggiorate applicando un tasso di interesse calcolato sul tasso medio di interesse dei titoli di Stato, per l'anno 2018 pari a 1,07%. Pertanto, i coefficienti relativi alla terza e quarta rata, con scadenze 20 agosto 2019 e 18 novembre 2019, sono: Eventuali incongruenze, riscontrate nelle basi di calcolo, possono essere segnalate dai datori di lavoro e loro intermediari tramite PEC alla sede Inail competente. Nel caso in cui le suddette attività di sistemazione delle incongruenze dovessero intervenire successivamente alla scadenza dell'autoliquidazione, le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione ''Rettifica autoliquidazione'', fermo restando che il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle basi di calcolo già comunicate.