Rigenerazione urbana: le Regioni in cui è possibile derogare al DM 1444/1968


24 gennaio 2020
Uno dei principali problemi che si frappongono ad una realizzazione diffusa ed agevole degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto mediante ''sostituzione edilizia'' e cioè demolizione e ricostruzione, è rappresentato dal rispetto del DM 1444/1968 che fissa gli standard urbanistici (rapporto fra insediamenti e spazi/immobili pubblici o di interesse generale) ed edilizi (limiti di densità edilizia, altezza, distanza fra edifici e dalle strade).

Gli interventi di ''sostituzione edilizia'' si inseriscono generalmente in un contesto urbano consolidato che rende difficile il rispetto di limiti di densità, distanza o di altezza, soprattutto in presenza di aumenti di volumetria.

In questo scenario si colloca l'articolo 2-bis del Dpr 380/2001 (TU edilizia), inserito dalla Legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013, che prevede la possibilità per le Regioni di introdurre deroghe al DM 1444/1968 purchè nell'ambito della ''definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali''. Non vi sono riferimenti agli interventi di puntuali, ossia in diretta esecuzione del piano urbanistico generale, che rappresentano invece le ipotesi più rilevanti per avviare un vasto processo di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.

In attuazione dell'art. 2-bis, le Regioni hanno emanato diverse norme, alcune censurate dalla Corte Costituzionale, che ha ribadito la necessità che le deroghe siano inquadrate all'interno di assetti urbanistici complessivi ed unitari.

L'Ance ha aggiornato al 17 gennaio 2020 il dossier che raccoglie le deroghe regionali al DM 1444/1968, con le previsioni della LR Marche 43/2019 in tema di altezza degli edifici nelle zone consolidate e della LR Veneto 14/2019 che contiene la disciplina a regime degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione.

Il dossier segnala inoltre la norma contenuta nella LR Lombardia 12/2005 (modificata di recente dalla LR 18/2019 sulla rigenerazione urbana), che pur non essendo attuativa dell'art. 2 bis, prevede la disapplicazione del DM 1444/1968 nell'ambito degli strumenti urbanistici, ''fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario''.



In allegato il dossier Ance aggiornato al 17 gennaio 2020

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