19 marzo 2020
Si fa seguito alla comunicazione Ance del 16 marzo scorso, per illustrare le indicazioni fornite, per il rispetto della disciplina in materia di privacy, nell'ambito del 'Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020' e nella relativa nota illustrativa emanata da Confindustria.
Il Protocollo è stato definito, d'intesa tra le parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, ''raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali''.
Le parti hanno, dunque, definito linee guida condivise volte a coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, favorendo l'adozione di misure precauzionali di contenimento e di contrasto dell'epidemia di COVID-19.
In primo luogo si rileva che, nella nota illustrativa, è stato precisato che le seguenti indicazioni da osservare per poter svolgere, in questa fase, un'azione nel rispetto della privacy, sono state delineate a seguito del confronto tra Confindustria e il Garante privacy, che ha consentito il superamento del comunicato del 2 marzo 2020 con il quale si rappresentava il divieto per il datore di lavoro di rilevare la temperatura e di chiedere informazioni generalizzate (cfr. Comunicazione Ance del 3 marzo scorso).
In particolare, al punto 2 - MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA viene previsto che:

  1. il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5�, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine (se disponibili in commercio), non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
  2. il datore di lavoro dovrà, inoltre, informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OM.
Con specifico riferimento alla rilevazione della temperatura corporea, di cui alla lett.a), si evidenzia che, come indicato nella nota n. 1) del protocollo, tali rilevazioni costituiscono trattamento di dati personali e, pertanto, sarà necessario rispettare le disposizioni previste in materia dalle normative vigenti.
E' stato, dunque, suggerito di:
  1. rilevare la temperatura senza registrare il dato;
  2. ornire l'informativa sul trattamento dei dati personali, indicando come finalità del trattamento: ''la prevenzione dal contagio da COVID-19'', come base giuridica: ''l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020'' e come durata di conservazione dei dati: ''termine dello stato d'emergenza'';
  3. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati;
  4. trattare i dati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. I dati non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali ''contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
  5. garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Anche con riferimento alla richiesta di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, di cui alla lett. b), è stata ribadita la necessità di attenersi a quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali, poichè l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.
E' stato, pertanto, suggerito di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva e, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
Nella nota illustrativa è stato altresì specificato che l'intesa con il Governo e il sindacato, la formalizzata situazione di emergenza nazionale e il colloquio con il Garante, superano, per la verifica della temperatura e la richiesta di informazioni, i limiti della privacy ed anche le previsioni ordinarie dell'art. 5 della legge n. 300/1970, secondo il quale ''sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.''
Per quanto non riportato nella presente, si rimanda al protocollo e alla nota illustrativa allegata.

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