CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA


24 marzo 2020
Rinvio dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021 degli obblighi relativi alle segnalazioni d'allerta e spostamento al 30 giugno 2020 del termine per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle s.r.l..
Queste, in accoglimento delle istanze dell'ANCE, le principali novità d'interesse per il settore in materia di ''crisi d'impresa'', contenute negli ultimi Provvedimenti adottati dal Governo (Decreto Legge 18/2020 - ''Cura Italia'', Decreto Legge 9/2020 e Decreto Legge 162/2020 - ''Milleproroghe 2020'')[1].

Proroga delle segnalazioni d'allerta - Art.11 Decreto Legge 9/2020 - ''Covid-19''
In accoglimento delle istanze dell'ANCE, il Provvedimento, in corso di conversione in legge (DdL 1746/C), rinvia dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021, per tutto il territorio nazionale, gli obblighi relativi alle segnalazioni d'allerta stabilite dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), da effettuare:

  • a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonchè degli OCRI;
  • a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell'impresa in crisi, nonchè degli OCRI[2].
    Come richiesto dall'ANCE, viene consentito un graduale adeguamento alle novità del Codice della crisi d'impresa relative alle segnalazioni d'allerta, evitando che l'emergenza sanitaria comporti conseguenze per le imprese soggette ai nuovi obblighi, che potrebbero trovarsi nell'impossibilità di farvi fronte.
    Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l'applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell'impresa, che precede la segnalazione d'allerta (cfr. art.13 del D.Lgs. 14/2019).
    Ciò consentirà di avere maggior tempo a disposizione non solo per testare gli attuali indici di crisi sul settore delle costruzioni (elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e non ancora adottati da Ministero dello Sviluppo economico) prima della loro entrata in vigore, ma anche di elaborare indici alternativi.

    Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. -- Art.106 Decreto Legge 18/2020 - ''Cura Italia''
    L'art.106 del D.L. ''Cura Italia'', in corso di conversione in legge (DdL 1766/S), sposta il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria di tutte le società da centoventi a centottanta giorni dalla fine dell'esercizio sociale, termine entro il quale deve essere, altresì, approvato il bilancio relativo all'esercizio precedente (2019)[3].
    In sostanza, al fine di evitare il rischio di contagio, la convocazione dell'assemblea e l'approvazione del bilancio dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020 (anzichè entro il 30 aprile).
    Come è evidente, tale misura ha effetto anche in relazione alle nuove regole del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), specie per quel che riguarda la nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti).
    Infatti, anche tale adempimento deve essere effettuato entro il termine per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, come stabilito, in accoglimento delle istanze dell'ANCE, dall'art.8, co.6-sexies, del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 8/2020 (cd. ''Decreto Milleproroghe 2020'' - l'originario termine del 16 dicembre 2019 era stato spostato, di fatto, al 30 aprile 2020).
    In ogni caso, viene previsto che le assemblee possono essere convocate anche in data successiva al 30 giugno 2020, ma entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria.
    La misura si pone in linea con quanto auspicato dall'ANCE fin dall'introduzione della disposizione, che aveva suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l'aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l'affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.
    Infatti, tenuto conto delle imprese di minori dimensioni, la scadenza originaria appariva insufficiente ai fini della predisposizione delle necessarie modifiche agli assetti organizzativi dell'impresa.

    Albo dei soggetti esperti nelle attività da crisi d'impresa - Proroga - Art.8 D.L. 162/2019
    Il Decreto ''Milleproroghe 2020'' (D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 8/2020) proroga, dal 1� marzo al 30 giugno 2020, il termine per l'adozione del Decreto del Ministro della Giustizia relativo all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019.
    L'albo indicherà, tra l'altro, i requisiti professionali non solo dei curatori, commissari o liquidatori giudiziari, ma anche dei componenti dei cd. ''organismi di composizione della crisi - OCRI'', che verranno istituiti presso le camere di commercio nell'ambito delle procedure d'allerta disciplinate dal medesimo codice della crisi d'impresa.

    Bozza di Schema di D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d'impresa
    Lo scorso 12 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo Schema di Decreto Legislativo che apporterà modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
    Il Provvedimento è ora in attesa di essere trasmesso in Parlamento, per l'esame congiunto di Camera e Senato, che precede la definitiva adozione da parte del Governo.
    Di seguito si evidenziano le principali novità di interesse per il settore, alla luce della bozza ad oggi disponibile, risultante dal testo in entrata al Consiglio dei Ministri, suscettibile, quindi, di modifiche.

    OCRI - Componente proveniente dall'associazione di categoria
    Come noto, nell'ambito delle procedure d'allerta (ossia del sistema di segnalazioni volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa in via extragiudiziale) è previsto l'intervento degli organismi di composizione della crisi - OCRI, al fine di giungere ad un accordo con i creditori.
    Tale organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.
    In particolare, viene stabilito che un membro del collegio appartenga all'associazione imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore.
    Al riguardo, lo Schema di D.Lgs. correttivo riscrive alcune disposizioni in merito al componente dell'OCRI di matrice cd. ''aziendalistica''.
    In particolare, con una modifica all'art.17, co.1, del Codice della crisi d'impresa, viene previsto che il rappresentante proveniente dall'associazione di categoria venga designato da quest'ultima, e non più dal referente.
    In particolare, i debitore dovrà individuare tre nominativi ed indicarli al referente, il quale provvederà ad informare l'associazione di categoria, che sceglierà il componente fra i tre selezionati dal debitore.
    In ogni caso, deve trattarsi di esperti iscritti all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del medesimo Codice della crisi d'impresa (la cui istituzione, mediante Decreto del Ministro della Giustizia, è stata differita dal 1� marzo al 30 giugno 2020 dal D.L. Milleproroghe 2020).

    OCRI - Requisiti di iscrizione all'albo
    Sotto tale profilo, per quel che riguarda i requisiti professionali dei componenti dell'OCRI (ivi compresi quelli provenienti dalle associazioni di categoria), con la riscrittura dell'art.356, co.2, del Codice della crisi d'impresa, viene previsto:
  • nella prima fase di attuazione dell'albo, che possano essere iscritti i dottori commercialisti, gli esperti contabili e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi, a condizione che abbiano svolto specifiche attività di gestione delle procedure d'insolvenza.
    Si tratta, in particolare, di aver svolto le funzioni di commissario giudiziale, attestatore o di assistenza al debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura, ovvero in tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (cfr. l'art.352 del D.Lgs. 14/2019);
  • a regime, che possano essere iscritti all'albo anche altre figure professionali oltre agli avvocati ed ai dottori commercialisti (ad esempio, consulenti del lavoro, gli studi professionali associati, ovvero le associazioni tra professionisti).
    Tali soggetti devono aver assolto gli obblighi di formazione stabiliti dall'art.4, co.5, lett.b, c, d, del D.M. 202/2014, con una semplificazione per gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili, per i quali la durata dei corsi di aggiornamento in materia di crisi d'impresa viene fissata in quaranta ore[4].
    Tuttavia, resta ferma, anche per questi ultimi, l'ulteriore formazione consistente sia in tirocini semestrali presso curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, sia in corsi di aggiornamento biennali.
    I corsi di perfezionamento verranno istituiti da:
  • università in via autonoma;
  • università in convenzione con Stato, regioni ed altri enti territoriali, enti pubblici, soggetti privati;
  • organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, ordini professionali (commercialisti, avvocati e notai), in convenzione con università pubbliche o private.
    Alla luce del quadro normativo di riferimento, si ritiene che l'ANCE possa intervenire nell'organizzazione dei corsi di formazione ai fini dell'iscrizione, nell'albo dei soggetti che gestiranno le procedure del Codice della crisi d'impresa, di propri esperti come componenti degli OCRI, mediante la stipula di:
  • specifiche convenzioni con le università del territorio nazionale;
  • accordi con le camere di commercio e gli ordini professionali, i quali a loro volta, dovranno operare in convenzione con le università.
    Occorre, inoltre, definire, per la formazione degli esperti provenienti dalle associazioni di categoria, le modalità di attuazione dei tirocini presso i curatori fallimentari, commissari giudiziali, nonchè gli altri professionisti.


[1] Cfr. ANCE ''Covid_19 - DL Cura Italia: il punto dell'ANCE sulle nuove misure fiscali'' - ID n.39045 del 20 marzo 2020, ''Covid - 19: un Decreto Legge a sostegno di imprese e famiglie nelle zone rosse'' - ID n.38754 del 3 marzo 2020, ''Conversione in legge del D.L. Milleproroghe 2020 - Misure fiscali d'interesse'' - ID n.38739 del 2 marzo 2020.
[2] Cfr. gli artt.14, co.2 e 15 del D.Lgs. 14/2019 - Codice della crisi d'impresa.
[3] 2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
(omissis)
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
(omissis)
2478-bis del codice civile - Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
(omissis)
[4] Tali obblighi sono stati definiti per l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, e vengono richiamati anche ai fini dell'albo dei soggetti incaricati di gestione delle procedure d'insolvenza ai fini del Codice della crisi d'impresa. In particolare, a tali fini la formazione ai sensi dell'art.4, co.5, lett.b, c, d, del D.M. 202/2014 consiste in:
  1. partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art.16 del D.P.R. 162/1982, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale;
  2. svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore a sei mesi, presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
  3. nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, ovvero presso un'università pubblica o privata.