Ministero dell'Interno - nota COVID 19


31 marzo 2020
Il Ministero dell'interno, con l'allegata circolare n. 15350/117 ha fornito chiarimenti in merito alle ''Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale'', di cui al DPCM 22 marzo 2020.
In particolare, con riferimento agli spostamenti, è stato ricordato che all'art. 1, comma 1, lett. b)[1] del decreto suddetto, è stato previsto, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sul punto, il Dicastero ha chiarito che, la disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia.
Per tale ragione è stata disposta la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020[2] che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, e a seguito dell'abrogazione della suddetta previsione, la disposizione di cui al DPCM 8 marzo 2020 resta in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Secondo quanto indicato dal Dicastero, pertanto, tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi e che è destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa.
Rimangono dunque consentiti, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Chiarito, infine, che rientrano in tale casistica, ad esempio, gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.


[1] b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ''. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza'' sono soppresse;
[2] a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.