06 aprile 2020
La Commissione ha presentato ieri la proposta di un nuovo strumento di sostegno temporaneo per mitigare i rischi di disoccupazione in caso di emergenza (SURE). Lo scopo è di finanziare i meccanismi nazionali di supporto al reddito per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi dei paesi più colpiti dalla crisi relativa all'emergenza COVID-19. Nei meccanismi nazionali potrebbero rientrare misure che non si limitano agli ammortizzatori sociali ma riguardano anche il sostengo al lavoro per la fase di ripresa dell'attività.
Lo strumento, di carattere temporaneo, potrà raggiungere un valore complessivo di 100 miliardi di euro. Per finanziarsi la Commissione potrà fare ricorso a prestiti sui mercati internazionali dei capitali e agli istituti finanziari in nome dell'Unione europea. Gli Stati membri forniranno garanzie. Il nuovo fondo sarà disponibile non appena gli Stati membri avranno offerto garanzie per un totale di almeno 25 miliardi di euro.
Possono fare richiesta di prestito gli Stati Membri che dimostrano un aumento della spesa pubblica, dal 1 febbraio 2020, collegata al finanziamento di misure atte a contrastare la perdita di reddito dei lavoratori o misure similari, direttamente legate all'epidemia COVID 19.
A seguito della richiesta di assistenza finanziaria da parte di uno Stato membro, la Commissione consulterà lo Stato Membro interessato per la verifica dell'entità effettiva dell'aumento della spesa pubblica e valuterà le condizioni del prestito, tra cui l'importo, la durata massima, il costo e le modalità tecniche per l'attuazione. Sulla base di tale consultazione, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta per l'assistenza finanziaria.
La Commissione prevede delle norme prudenziali da applicare al portfolio di prestiti. In particolare, la quota di prestiti concessi ai tre Stati membri che ne ricevono l'importo maggiore non potrà superare il 60% dell'importo massimo erogabile (il 60% di 100 miliardi euro); gli importi dovuti dall'Unione in un determinato anno non potranno superare il 10% dell'importo massimo erogabile (il 60% di 100 miliardi euro).
Come detto, questo nuovo strumento sarà 'ad hoc e temporaneo in considerazione della sua base giuridica', l'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che consente il sostegno dell'UE in tempi di crisi eccezionali.