COVID-19 - DL 18/2020 “Cura Italia” e Pagamenti PA


04 maggio 2020
La sospensione dell'attività d'accertamento e di versamento dei carichi pendenti per COVID-19 non si applica alla verifica preventiva di ''regolarità fiscale'' per i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, per importi superiori a 5.000 euro.
Questo, in sostanza, è quanto si deduce, in assenza di un'espressa previsione normativa, circa l'operatività delle disposizioni riguardanti le verifiche sulla regolarità fiscale, che le PA devono effettuare nei confronti dei destinatari dei pagamenti (art.48-bis, DPR 602/1973), in vigenza dell'attuale sospensione dei termini di versamento degli importi derivanti da cartelle esattoriali e dell'attività di riscossione e di notifica degli atti di pignoramento, prevista dagli artt.67 e 68 del DL cura Italia n.18/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020[1]).
Ciò anche in virtù di quanto emerge dalle Schede d'approfondimento messe a disposizione nel Dossier del Parlamento sulle misure del DL 18/2020 (cfr. Dossier Parlamento-Dl 18/2020-A.S. 1766 Volume II Artt. a 49 a 127 del 21 marzo 2020), che, tra le attività dell'Amministrazione finanziaria sospese dalla citata norma di legge, non annovera specificatamente la verifica ex art.48-bis, DPR 602/1972.
In ogni caso, allo scopo di accelerare e favorire il pagamento dei corrispettivi contrattuali nei confronti delle imprese, l'Ance si è fatta portavoce della necessità di sospendere l'operatività del meccanismo di verifica, così da salvaguardare il più possibile la liquidità degli operatori economici, già duramente colpiti dagli effetti che l'emergenza sanitaria sta avendo sulle attività produttive. In tal senso, si auspica che la sospensione venga definitivamente accolta nel prossimo decreto legge che il Governo si appresta a varare nei prossimi giorni.
Nello specifico, l'art.67 del citato DL 18/2020 (convertito nella legge 27/2020) sospende, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Si deve ritenere che tale sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, riguardi anche le azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti per il recupero dei debiti già scaduti (cfr. in tal senso FAQ pubblicate il 19 marzo scorso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e, in particolare, la n.6).
Contestualmente, lo stesso provvedimento, all'art.68, prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nel medesimo periodo (8 marzo[2]- 31 maggio 2020), da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, relativi a:

    • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
    • avvisi di addebito emessi dall'INPS;
    • atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
    • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonchè gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.
Viene inoltre spostato al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rata in scadenza:
  • al 28 febbraio 2020 relativa alla rateazione di pagamento delle cartelle derivanti dalla ''rottamazione-ter''[3];
  • al 31 marzo 2020, relativa al ''saldo e stralcio''[4].
È di tutta evidenza che tali sospensioni incidono sulla procedura dell'art. 48-bis del DPR 602/1973[5], relativa alla sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per importi superiori a 5.000 euro[6], nell'ipotesi di morosità del beneficiario per il mancato pagamento di una o più cartelle esattoriali a lui notificate.
Nello specifico, la procedura di verifica dell'eventuale situazione di morosità del beneficiario, consiste nei seguenti passaggi successivi (art. 3 del D.M. 40/2008, attuativo della suddetta disposizione):
  1. il soggetto pubblico, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, deve inoltrare un'apposita richiesta ad Agenzia delle Entrate - Riscossione;
  2. l'Agenzia delle Entrate - Riscossione controlla, tramite il sistema informatico, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, pari almeno a 5.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate, e ne dà comunicazione all'Amministrazione richiedente entro 5 giorni feriali successivi alla richiesta;
  3. l'esito della verifica può essere negativo (non risultano inadempimenti fiscali a carico del beneficiario dei pagamenti) o positivo (risultano inadempimenti in capo ai medesimi destinatari dei pagamenti).

Di seguito, si propone una casistica di ipotesi di esito negativo o positivo della verifica, alla luce delle sospensioni del DL 18/2020 (convertito nella legge 27/2020).


Esito negativo

(alla luce del DL18/20-conv. legge 27/2020)

  • assenza di avvisi di accertamento
  • avvisi di accertamento per i quali è stata richiesta ed accolta l'istanza di rateazione.
Nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione è stata garantita la risposta a tali istanze anche durante la sospensione delle attività
  • avvisi di accertamento per i quali non sono ancora trascorsi i 60 giorni per il pagamento della cartella (art.25, DPR 602/1973)
Tale termine dei 60 giorni viene sospeso nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020 (ex. art.68, DL 18/2020) e riprenderà a decorrere dal 1�giugno 2020
  • avvisi di accertamento per i quali è stato proposto ricorso ed accolta dal giudice la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella (art.47 DLgs 546/1992)
In tali ipotesi:
a) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunica l'inesistenza di inadempimenti o non fornisce alcuna risposta entro 5 giorni dalla richiesta da parte del soggetto pubblico (silenzio assenso);
b) il soggetto pubblico procede all'erogazione del pagamento nei confronti del beneficiario, per l'importo integrale delle somme a questi spettanti.

Esito positivo

(alla luce del DL18/20-conv. legge 27/2020)

  • avvisi di accertamento per i quali non è stata richiesta o non è stata accolta l'istanza di rateazione.
Nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione è stata garantita la risposta a tali istanze anche durante la sospensione delle attività
  • avvisi di accertamento per i quali, al 7 marzo 2020 (ossia prima dell'inizio del periodo di sospensione dei termini previsto dal DL 18/2020), sono trascorsi i 60 giorni per il pagamento della cartella (art.25, DPR 602/1973)
  • avvisi di accertamento per i quali è stato proposto ricorso ma non è stata accolta dal giudice la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella (art.47 DLgs 546/1992)
In tale ipotesi:
a) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunica tale circostanza al soggetto pubblico richiedente, indicando l'ammontare del debito del beneficiario, per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'art.72bis del DPR 602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi)[7];
b) il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione, unicamente nei limiti dell'ammontare del debito accertato.
Se l'ammontare del pagamento risulta superiore all'ammontare complessivo dell'inadempimento rilevato in capo al beneficiario, il soggetto pubblico deve procedere in ogni caso al pagamento della parte eccedente il debito[8] .
Qualora, nel corso dei 60 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'Ente creditore, che facciano venir meno l'inadempimento oppure ne riducano l'importo, l' Agenzia delle Entrate - Riscossione comunica prontamente tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando l'ammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario;
c) entro i 60 giorni di sospensione, l'agente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito (art.72bis del DPR 602/1973).
Nell'ipotesi in cui i 60 giorni decorrano senza che l'agente della riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l'intero ammontare.
Nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione è stato precisato che la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dell'attività di riscossione interessa anche le notifiche degli atti di pignoramento e quindi, si ritiene anche quelli riguardanti i crediti verso terzi.
In ogni caso, anche in vigenza di tale sospensione, si deve ritenere che la Stazione appaltante pubblica sia comunque tenuta a versare all'impresa l'importo del corrispettivo eccedente l'ammontare del debito fiscale, trattenendo presso di sè l'ammontare corrispondente alla cartella esattoriale che, una volta ripresa l'attività degli uffici della riscossione, potrà essere oggetto di pignoramento da parte dell'agente.
Del resto, il procedimento di riscossione, un volta effettuata la verifica e segnalata l'esistenza dell'inadempimento all'agente, è comunque indipendente rispetto alla procedura del pagamento all'impresa del corrispettivo contrattuale che, comunque, deve avvenire per la parte eccedente il debito fiscale. Allo stesso modo, l'interesse erariale al recupero del debito fiscale è comunque garantito dal fatto che la Stazione appaltante trattenga presso di sè le corrispondenti somme, in attesa che riprenda l'attività di riscossione.



[1] Cfr. ANCE ''Covid-19 - Conversione in legge del DL 18/2020 Cura Italia'' - ID n. 39801 del 30 aprile 2020.
[2] Per i soggetti con domicilio o sede legale o operativa nella ''zona rossa'' originaria (ossia nei Comuni elencati nell'allegato al DPCM 1� marzo 2020) la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
[3] Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all'art. 5, co. 1, lettera d), del DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonchè all'art. 16-bis, co.1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019,
[4] Art. 1, co. 190, della legge n. 145/2018.
[5] Cfr. Decreto 18 gennaio 2008 n. 40, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 ed in vigore dal 29 marzo dello stesso anno.
[6] In origine, l'importo minimo del pagamento per l'avvio della verifica era stabilito in 10.000 euro, successivamente ridotto, dal 1� gennaio 2018, a 5.000 euro, dall' art.1, co.987, lett. a), legge 205/2017.
[7] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 72 bis- Pignoramento dei crediti verso terzi
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
  1. nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
  2. alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.
[8] Cfr. anche art.1, co.4-bis, del DL 16/2012 (convertito nella legge 44/2012), in base al quale «In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che ... eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti». In più, ai sensi del successivo co. 4-ter della medesima disposizione, «Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio».

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