INL nota 468/2020 – le novità del DL rilancio


04 agosto 2020
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'allegata nota n. 468 del 21 luglio scorso, ha fornito indicazioni relative ad alcune modifiche, d'interesse per l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, introdotte dalla L. n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020, recante ''Misure urgente in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'.
L'Ispettorato ha sintetizzato le novità contenute nel decreto quali, per quanto di interesse, le seguenti:

  • art. 43-bis (Contratto di rete con causale di solidarietà);
  • art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
  • art. 80-bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81);
  • art. 81 (Modifiche all'art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza);
  • art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato).
In merito all'introduzione dell'art. 43-bis, l'Ispettorato ha precisato che, con l'aggiunta dei commi dal 4-sexies al 4-octies all'art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009), le imprese potranno stipulare un contratto di rete e ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità: impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro; inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa; assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
E' stato, inoltre, ricordato che viene prevista una espressa deroga all'obbligo di pubblicità di cui al comma 4 quater (obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti). Tale obbligo viene assolto mediante sottoscrizione del contratto ''con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori''. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sarà adottato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale saranno definite le modalità di comunicazione, a cura dell'impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità.
Con riferimento, poi, all'introduzione del comma 1-bis all'art. 80, è stato chiarito che, fino al 17 agosto 2020 e con riferimento alla procedura prevista dall'art. 47, comma 2, L. n. 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda o di parte di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c. in cui siano occupati più di 15 dipendenti, laddove non sia raggiunto un accordo in sede sindacale, la durata della relativa procedura non può essere inferiore a 45 giorni (il comma 2 dell'art. 47 citato prevede invece che ''la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo'').
E' stata, inoltre, riportata la previsione introdotta dall'art. 80-bis che ha ad oggetto l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, è stato previsto che la previsione di cui al suddetto comma 3 ''si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento''. Ne consegue che non può ritenersi compiuto nè imputato in capo all'utilizzatore l'eventuale licenziamento effettuato dal somministratore; pertanto, ove lo stesso sia intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l'utilizzatore.
In merito, poi, alla soppressione del comma 1 dell'art. 81, operata dalla legge di conversione del Decreto, l'Ispettorato ha specificato che anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrano nella disciplina generale dettata dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come convertito, con modificazioni dalla L. n. 27/2020.
Relativamente, invece, alla previsione di cui all'art. 93 e alla proroga automatica dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs n. 81/2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Ispettorato ha fatto riserva di fornire ulteriori indicazioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato.
Per quanto non riportato nella presente si rimanda alla nota allegata.

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