Durc: validità fino al 29 ottobre – INAIL, circolare n. 9466/2020


01 settembre 2020
Si fa seguito alla comunicazione dello scorso 31 luglio, di commento del messaggio INPS n. 2998/2020, per informare che anche l'INAIL, con l'allegata circolare n. 9466 del 3 agosto scorso, ha fornito istruzioni operative in merito alla verifica della regolarità contributiva.
Ciò a seguito della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del decreto c.d rilancio (D.L. n. 34/2020), operata dalla legge di conversione (L. n. 74/2020) e a fronte della delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2020, n. 190, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020.
Sul punto, però, è stato specificato che il D.L. n. 83/2020, pubblicato nella medesima G.U., recante ''Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19'' ha stabilito, all'articolo 1, comma 4, che ''I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020''.
Pertanto, non essendo incluso nel predetto Allegato 1, l'articolo 103, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei durc online. La validità dei Durc online che riportano come scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.
Con riferimento, poi, alle novità introdotte sul tema dal decreto c.d. semplificazioni (art. 8, comma 10 del D.L. n. 76/2020) e alla implementazione della funzione consultazione del servizio Durc, sono state riportate le medesime indicazioni già fornite dall'INPS con il citato messaggio n. 2998/2020.
Per quanto non riportato nella presente si rimanda alla circolare allegata.

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