D.L. 95/2012 - Spostato l'aumento dell'IVA al 1° luglio 2013


25 luglio 2012

Rinviato al secondo semestre 2013 (1� luglio-31 dicembre 2013) l'eventuale aumento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10% e del 21% (che passerebbero rispettivamente al 12% ed al 23%), con ulteriore variazione in diminuzione dal 1� gennaio 2014 (aliquote ridotte di 1 punto, che si assesterebbero all'11% ed al 22%).
Tali modifiche delle aliquote IVA saranno applicabili unicamente se, entro il 30 giugno 2013, non sarà stata attuata la Riforma fiscale, generando risparmi pari a 6,56 mld di euro a decorrere dal 2013.
Questo quanto previsto, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» (cd. ''D.L. spending review''), pubblicato sul Supplemento Ordinario n.141, alla Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio 2012.
Con riferimento al settore edile, resta, in ogni caso, invariata l'aliquota IVA del 4%, riconosciuta sia per le cessioni di unità costituenti ''prima casa'', sia per la costruzione della stessa, nonchè per la realizzazione, da parte delle imprese costruttrici, di fabbricati a prevalente destinazione abitativa e per l'acquisto dei beni finiti da impiegare nella costruzione degli stessi.
Il D.L. 95/2012, in vigore dal 7 luglio scorso (cfr. art.25), si trova attualmente all'esame del Senato (atto n.3396/S) per la relativa conversione in legge.
Aumento delle aliquote IVA
Come noto, l'art.40 del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011 [1] aveva stabilito, per il periodo compreso tra il 1� ottobre ed il 31 dicembre 2012, un aumento di 2 punti percentuali sia per aliquota IVA ridotta del 10% sia per quella ordinaria del 21% (passando, rispettivamente, al 12% e al 23%).
Inoltre, veniva previsto il mantenimento di tale aumento anche nel 2013, con un ulteriore possibile incremento dello 0,5% dal 1� gennaio 2014, qualora, entro il 30 settembre 2012, l'attuazione della Riforma fiscale non avesse generato un maggior gettito erariale[2].
Intervenendo sulla citata disposizione, l'art.21, co.1, del D.L. 95/2012:
- posticipa l'aumento delle aliquote IVA dal 10% al 12% e dal 21% al 23% nel periodo compreso tra il 1� luglio 2013 ed il 31 dicembre 2013 (anzichè nel quarto trimestre 2012, ovvero 1� ottobre - 31 dicembre 2012);
- ridetermina le aliquote IVA in misura pari all'11% ed al 22%, a partire dal 1� gennaio 2014.
In sostanza, dal 1� gennaio 2014, l'eventuale aumento dell'IVA sarà pari ad un solo punto percentuale in più rispetto alle attuali aliquote del 10% e 21%, a differenza di quanto originariamente stabilito nella previgente formulazione dell'art.40 del D.L. 98/2011 (che, dal 1� gennaio 2014, prevedeva un aumento delle aliquote di 2,5 punti percentuali - rispettivamente: 12,50% e 23,50%);
- subordina l'efficacia degli aumenti IVA di cui ai punti precedenti alla mancata adozione, entro il 30 giugno 2013, della Riforma fiscale (volta a rivedere le agevolazioni fiscali vigenti), che dovrà garantire un maggior gettito pari a 6,56 mld di euro a decorrere dal 2013.
Pertanto, i citati aumenti delle aliquote IVA (sia quello congiunturale per il secondo semestre del 2013, sia quello strutturale dal 2014) entreranno effettivamente in vigore nell'ipotesi in cui, entro il 30 giugno 2013, non sarà stato raggiunto il suddetto obiettivo di gettito.
Inoltre, lo stesso art.21 del D.L. 95/2012, al co.2, stabilisce che, con la legge di Stabilità 2013, verranno indicate sia le misure di attuazione del programma di revisione della spesa pubblica[3], sia le disposizioni aventi ad oggetto la riduzione delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti.
Pertanto, dal tenore letterale della norma, si ritiene che la revisione dei bonus fiscali avverrà già con la legge di Stabilità 2013, senza attendere l'adozione di specifiche misure di riduzione delle agevolazioni fiscali, nell'ambito della Riforma tributaria attualmente all'esame del Parlamento.
In merito, viene, altresì, stabilito che le maggiori entrate derivanti sia dal riordino dei regimi fiscali di favore, sia dalle ulteriori misure di risparmio della spesa pubblica, contenute nell'art.12 del ''D.L. spending review''''[4] saranno tutte finalizzate ad evitare l'aumento delle aliquote IVA dal prossimo 1� luglio 2013.
In ogni caso, stante l'incidenza negativa sui consumi e sullo sviluppo, l'ANCE proseguirà nelle iniziative intraprese volte a scongiurare il rischio di aumento dell'aliquota ridotta del 10%, tenuto conto che coinvolge gran parte delle operazioni del settore edilizio (interventi di recupero degli edifici, acquisto e costruzione di ''seconde case'' e realizzazione di opere di urbanizzazione).
Attribuzione del requisito di ruralità dei fabbricati - Proroga dei termini
L'art.3, comma 19, del D.L. 95/2012 interviene, altresì, in materia di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati, valido, tra l'altro, ai fini dell'applicabilità dell'IMU (art.8 D.Lgs. 23/2011 ed art.13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011).
In particolare, si prevede che le domande di variazione della categoria catastale ai fini dell'attribuzione del requisito di ruralità possano essere presentate entro il 30 settembre 2012 (il termine era in precedenza fissato al 30 giugno 2012), fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo[5].



[1] La disposizione è stata modificata, da ultimo, dal D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (cd. ''Manovra Monti'').
[2] Secondo quanto previsto dall'art.40 del D.L. 98/2011, le entrate aggiuntive erano state stimate pari a 13,119 mld di euro nel 2013 ed a 16,4 mld a partire dal 2014.
[3] Tale programma è previsto dall'art.1, co.1-bis, del D.L. 52/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 94/2012.
[4] Tale disposizione riguarda la trasformazione e soppressione di enti, organismi, ovvero strutture pubbliche statali.
[5] Viene modificato l'art.29, comma 8, del D.L. 216/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 14/2012.
A tal riguardo, si ricorda che quest'ultima disposizione richiama l'art.7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011, che disponeva, per i fabbricati rurali, l'accatastamento nelle categorie A/6 (abitazioni), ovvero D/10 (fabbricati strumentali). La norma è stata successivamente abrogata dal D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012.
In ogni caso, anche a seguito della citata abrogazione, vengono fatti salvi gli effetti delle domande già presentate in vigenza della stessa, e di quelle presentate entro il 30 settembre 2012.

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