Congruità - Accordo nazionale del 25 luglio 2012


30 luglio 2012

Si trasmette in allegato, per opportuna informativa, l'accordo nazionale sottoscritto lo scorso 25 luglio, relativo al tema della verifica dell'incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera (c.d. congruità).

In relazione alle problematiche emerse nel corso della fase di sperimentazione, sono state adottate alcune modifiche alla Delibera n. 1/2011 del Comitato della bilateralità e all'Avviso Comune del 28 ottobre 2010.

In sostanza, con la sostituzione del punto 5) della Delibera citata, è stato anzitutto confermato il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere ed è stato sancito che, dalla denuncia del mese di gennaio 2013, la non compilazione dei campi obbligatori non permetterà l'inoltro della denuncia stessa.

E' stato poi sostituito il punto 6) della stessa Delibera che ora stabilisce l'onere, dal 1� ottobre p.v., per le Casse Edili, di segnalare alle imprese l'eventuale non raggiungimento della congruità.

L'entrata in vigore a regime dell'istituto della congruità ai fini del rilascio del Durc è, comunque, slittata, in base alla modifica del predetto punto 6), al 1� ottobre 2013.

L'Avviso Comune del 2010 è stato modificato nella lettera f) ove è stabilito che, per ciò che riguarda i lavori privati, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a 100.000 euro (precedentemente 70.000 euro), entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del Direttore dei Lavori.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo di denuncia per cantiere per tutti i lavori, a prescindere dalla loro natura e/o entità.

Le parti sociali si sono altresì impegnate affinchè sul territorio siano immediatamente rese operative le disposizioni di cui alla Delibera n. 1/2011 come modificata e ad effettuare una verifica sull'applicazione entro il prossimo mese di novembre.

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