Qualificazione delle imprese


01 agosto 2012

Sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio scorso è stata pubblicata la legge 23 luglio 2012, n. 119 concernente la 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione'.
Nel rimandare alla ''news'' Ance n. 7356, del 20 luglio scorso, ogni più dettagliata considerazione sulle soluzioni introdotte alle problematiche scaturite dalla nuova qualificazione SOA, si evidenziano le seguenti novità:
1. le imprese già qualificate con un attestato rilasciato in vigenza del D.P.R. n. 34/2000, potranno continuare ad utilizzare quest'ultimo per la partecipazione alle gare di appalto, bandite fino al 4 dicembre prossimo, in cui siano previste una o più delle seguenti categorie: OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 nonchè OS 2, indipendentemente dal rilascio di un'attestazione nelle nuove categorie;
2. le imprese prive di un attestato rilasciato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, potranno utilizzare i vecchi attesati con scadenza successiva al 4 dicembre p.v., anche al termine del periodo transitorio, per tutto il periodo di validità degli stessi (viene, quindi, meno anche l'obbligo di anticipare il loro rinnovo);
3. le imprese qualificate possono, infine, usufruire di un sistema di equivalenza dei certificati di esecuzione dei lavori che permette, nella maggior parte dei casi, l'utilizzo degli stessi nella successiva procedura di qualificazione, senza l'onere della loro riemissione da parte della stazione appaltante;
4. ai fini della qualificazione nella categoria OG 11, è prevista una suddivisione convenzionale nelle tre sottocategorie (OS 3, OS 28 e OS 30) dell'opera eseguita;
5. si introduce maggiore tolleranza nei requisiti della verifica triennale al fine di evitare che le imprese perdano la qualificazione SOA già acquisita, proprio per effetto del ridursi dell'attività da esse svolta, susseguente alla crisi economica del settore.

La conferma del prolungamento del sistema transitorio che rimanda la definitiva e completa entrata in vigore della qualificazione SOA al 5 dicembre prossimo ha, quindi, permesso di avere maggior tempo per risolvere le lacune della precedente articolazione del regime transitorio stesso, diminuendo al contempo gli oneri a carico delle imprese.

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