Le imprese di costruzioni esentate dal pagamento del contributo integrativo Inarcassa


01 agosto 2012

Nei mesi trascorsi numerose Associazioni territoriali hanno segnalato all'Ance il ricevimento, da parte di INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli ingegneri e degli architetti), di richieste di pagamento ad imprese edili qualificate anche per l'attività di progettazione, del contributo previdenziale integrativo, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 23 del proprio Statuto.
In particolare, INARCASSA rivendicherebbe il diritto al versamento della contribuzione integrativa, in quanto, secondo la medesima Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza, le predette imprese edili sarebbero in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi che qualificano una società di ingegneria, di cui all'articolo 90, comma 2, lett. b), del codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006.
Le pretese di INARCASSA, quindi, trarrebbero le proprie origini dall'erronea convinzione che le società edili, risultando essere in possesso di entrambi i suddetti requisiti, si comportino come società di ingegneria e per questo motivo sarebbero tenute alla comunicazione annuale obbligatoria, ai sensi dell'art. 36.1 dello statuto INARCASSA, nonchè al versamento del contributo integrativo di cui all'art. 23.1 del citato statuto, pari al 4%, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA relativi alle attività professionali di cui sopra.
Sul punto, si precisa che le richieste avanzate dalla Cassa Previdenziale, a parere della scrivente Associazione, non sono apparse sin dall'inizio legittime o, tantomeno, fondate su argomentazioni giuridicamente sostenibili, tanto che l'Ance ha presentato specifica istanza di interpello al Ministero del Lavoro.
Il Ministero, con l'allegata nota n. 17/12, ha fornito opportuni chiarimenti circa l'obbligo di versamento all'INARCASSA del contributo integrativo di cui all'art. 10 della L. n. 6/81 da parte delle imprese edili qualificate per l'attività di progettazione e, conseguentemente, sulla corretta interpretazione della disciplina previdenziale per le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti.
Da una approfondita disamina del citato art. 10 della L. n. 6/81, il Dicastero, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche previdenziali e assicurative, ha evidenziato, preliminarmente, che il contributo integrativo afferisce esclusivamente agli iscritti agli albi di ingegneri e di architetto che svolgono attività di natura libero - professionale, nonchè alle associazioni o società di professionisti con riferimento al proprio personale, con qualifica di associato, iscritti ai medesimi albi.
L'art. 23 dello statuto INARCASSA, al riguardo, integra il novero dei soggetti obbligati al versamento del contributo in parola, facendo rientrare fra questi anche le società di ingegneria, così come definite dall'art. 90 co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/06, le quali sono ''tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA relativi alle attività professionali''.
In virtù della disciplina sopra richiamata, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva ha rilevato che le imprese di costruzioni del settore edile non rientrano in nessuna delle categorie di soggetti individuati dalle norme di legge o statutarie citate, nè, tantomeno, sembrerebbero essere assimilabili alle stesse.
Infatti, sebbene i requisiti soggettivi ( forma costitutiva di società di capitali) ed oggettivi (oggetto sociale che contempla attività professionali quali progettazione lavori o direzione lavori) che qualificano le società di ingegneria risultino connotati, in parte, da elementi comuni con quelli presenti nelle società che svolgono attività edile, le due tipologie societarie, ossia quella di ingegneria e quella edile, si distinguono con riferimento allo svolgimento dell'attività di progettazione.
A tal riguardo, il Ministero ha confermato che, qualora l'attività di progettazione rivesta per l'impresa edile un ruolo interno e strumentale all'espletamento dell'attività principale, costituita dalla realizzazione di un'opera, non è dovuto il versamento del contributo integrativo all'Inarcassa.

Diversamente, il contributo di cui all'art. 10 della L. n. 6/81 è dovuto anche da parte di una realtà organizzativa costituita in forma di impresa edile, qualora l'attività di progettazione sia svolta in conto terzi, identificandosi la stessa attività nel prodotto finale dell'opera intellettuale prestata dai dipendenti della medesima impresa.

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