IMU e TASI 2015 - Coefficienti per i fabbricati D


14 aprile 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del30 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015, con il quale, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)[1], dovuti per l'anno 2015.
Il valore dei coefficienti, per l'anno 2015, varia da 3,11 per l'anno 1982 e precedenti, ad 1,01 per il 2015, come di seguito riportato.
2015
1,01
1998
1,54
2014
1,01
1997
1,58
2013
1,02
1996
1,63
2012
1,04
1995
1,67
2011
1,07
1994
1,73
2010
1,09
1993
1,76
2009
1,10
1992
1,78
2008
1,14
1991
1,81
2007
1,18
1990
1,90
2006
1,21
1989
1,89
2005
1,25
1988
2,07
2004
1,32
1987
2,25
2003
1,36
1986
2,42
2002
1,41
1985
2,59
2001
1,44
1984
2,76
2000
1,49
1983
2,94
1999
1,51
1982 e precedenti
3,11
In sostanza, tali coefficienti si applicano all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1� gennaio dell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all'anno di sostenimento.
In merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'IMU e della TASI[2] .
Inoltre, restano confermati i chiarimenti forniti con la R.M. 6/DF del 28 marzo 2013, la quale precisa che nei costi devono essere considerati:
- il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno;
- le rivalutazioni sia economiche che fiscali;
- gli interessi passivi capitalizzati;
- le spese incrementative[3].

[1] Come noto dal 1� gennaio 2014, la legge di stabilità 147/2013, ha previsto l'introduzione di una nuova Imposta Unica Comunale - cd. ''IUC'' - che si articola in tre componenti: IMU, TARI e TASI.
[2]A tal riguardo, si ricorda che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
[3]In merito, la R.M.6/DF ha confermato che non devono considerarsi, ai fini del calcolo, quelle sostenute e contabilizzate nello stesso anno di imposizione (ad es. le spese incrementative sostenute nel 2014 non devono essere considerate nel calcolo dell'IMU dovuta nel 2014, concorrendo alla determinazione del ''costo del fabbricato'' solo dal 2015).

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