Permessi elettorali, retribuzione e riposi compensativi


16 giugno 2017

In relazione alle elezioni amministrative previste per il corrente mese di giugno (primo turno e ballottaggio), si ricorda che la materia è regolamentata dall'art. 119 del DPR n. 361/1957, come sostituito dall'art.11 della Legge n. 53/90, il quale prevede che, in caso di consultazioni elettorali disciplinate sia da leggi della Repubblica sia da legge delle Regioni, ivi compresi i compresi i referendum, tutti i lavoratori dipendenti che sono chiamati a svolgere funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario per lo svolgimento delle relative operazioni.

I soggetti interessati sono i lavoratori chiamati a svolgere le funzioni di rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati; rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum; lavoratori dipendenti nominati presidente di seggio elettorale, segretario e scrutatore.

I giorni di assenza dal lavoro per svolgere tali funzioni sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

Con l'art.1 della legge 29 gennaio 1992, n.69 è stato precisato che i lavoratori in questione hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.


In sostanza, ai lavoratori interessati deve essere garantito:

  • lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
  • una ulteriore quota di retribuzione (pari a una giornata) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Le modalità di fruizione dei riposi compensativi devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro in funzione delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda. E' da evidenziare, sul tema, l'orientamento della Corte Costituzionale espresso con la sentenza n. 452/1991, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorate nel ''periodo immediatamente successivo ad esse''.


Si rimarca altresì che il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista, deve assolvere una serie di adempimenti. In particolare occorre:

  1. preavvisare il proprio datore di lavoro dell'assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in possesso, copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale;
  2. ultimate le operazioni di voto, consegnare al proprio datore di lavoro copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale e cioè:
  • per scrutatori e segretari: la nomina del comune o del presidente di seggio, se trattasi di provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio;
  • per presidenti di seggio: il decreto di nomina e dichiarazione che comprovi giorno e ora d'inizio delle operazioni presso i seggi;
  • per rappresentanti di lista: il certificato redatto dal presidente di seggio che attesti l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalle liste e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.