Permesso di soggiorno per motivi familiari


15 maggio 2018
Il Ministero del lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno diramato l'allegata nota congiunta n. 4079/2018, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla possibilità per i cittadini extracomunitari di svolgere attività lavorativa, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. La nota sottolinea che, ai sensi della disciplina vigente in materia, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti (art. 30, comma 2, d.lgs. n. 286/98 - art. 14, comma 1, DPR n. 394/99). Il Testo Unico Immigrazione consente, inoltre, al soggetto richiedente il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, a condizione che la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso e che il richiedente sia in possesso del relativo modulo di richiesta del permesso e della ricevuta attestante la presentazione della domanda (art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/98). Tale disposizione, relativa soltanto ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato, è ritenuta comunque estendibile anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, stante che quest'ultimo permesso - evidenzia la nota - consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato. Pertanto, gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio nazionale e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.