Pagamenti p.a.: diramate dal ministero le istruzioni per la certificazione


30 novembre 2012

Due circolari del Mineconomia con le indicazioni per accelerare i versamenti ai fornitori
Certificazione debiti azzoppata
Enti nel Patto di stabilità, il termine di un anno non vale
Trenta giorni per certificare i crediti verso i fornitori e 12 mesi per pagarli. Ma il secondo termine non si applica agli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
Con due circolari gemelle pubblicate ieri (la n. 35 e la n. 36), il Mef ha fornito le indicazioni operative per procedere alla certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, nonchè delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il meccanismo è quello disegnato dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del dl 185/2008 e sviluppato dai decreti adottati dallo stesso Mef lo scorso 22 maggio.
Da allora il quadro normativo ha subito alcune rilevanti modifiche. In particolare, è stato ridotto a 30 giorni dal momento dell'istanza di certificazione il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilità del credito. Per accelerare i tempi è in corso di implementazione una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Quando tale modalità sarà pienamente attiva (attualmente l'operatività è limitata alle sole funzionalità che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti), essa soppianterà la procedura ordinaria (cartacea). Tuttavia, precisano le circolari, i procedimenti già avviati in questa forma dovranno proseguire con la medesima modalità.
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali la circolare 35 si preoccupa di definire ogni singolo passaggio dell'iter procedurale, che deve condurre alla verifica circa le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti. Chi ha assunto l'impegno di spesa deve trasmettere all'ufficio centrale del bilancio o alle ragionerie territoriali dello Stato una bozza di
certificazione, unitamente alla documentazione giustificativa dei requisiti del credito, richiedendo il nulla osta al rilascio. Verificato con esito positivo il predetto riscontro, l'Ucb/Rts
restituisce il modello all'amministrazione con apposto il timbro del nulla osta al rilascio della certificazione. In caso contrario l'ufficio di riscontro restituisce il modello senza il timbro di nulla osta. In tal caso l'amministrazione statale debitrice non potrà rilasciare la certificazione e
dovrà immediatamente comunicare al creditore istante l'insussistenza o l'inesigibilità del credito. Per consentire la conclusione del procedimento di rilascio della certificazione nel previsto termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa all'Ucb/Rts non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione e la verifica da parte di questi ultimi deve concludersi, con la comunicazione dell'esito della stessa e del nulla osta, entro i successivi dieci.
Per Regioni ed enti locali, ovviamente, la circolare n. 36 non entra nel merito dell'organizzazione del procedimento, che è rimessa all'autonomia di ogni amministrazione, limitandosi a definire le modalità dell'eventuale nomina, da parte della Rts competente, del commissario ad acta in caso di ritardo.
La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione o ente debitore deve contenere, di norma, l'indicazione della data prevista di pagamento, che non deve essere superiore ai 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione. Fanno eccezione, come detto, le Regioni e gli enti locali soggetti al Patto, che possono omettere tale indicazione, potendo rilasciare la certificazione senza l'indicazione di una data. Considerate le diverse modalità applicative del Patto, precisa la circolare, tale facoltà è concessa, per le regioni, con riferimento sia ai pagamenti correnti che in conto capitale, per gli enti locali con riferimento ai soli pagamenti in conto capitale.
I pagamenti dei crediti certificati avvengono a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una società di factoring), per i crediti oggetto di cessione, a favore dell'agente della riscossione, per i crediti che hanno formato oggetto di compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Questa opzione, inizialmente possibile solo per i creditori di regioni, enti locali e Ssn, è ora estesa anche a quelli degli enti statali.