Legge di Stabilità 2013


14 gennaio 2013

Sul S.O. n.212 alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n.228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)» ed in vigore dal 1� gennaio 2013.
Tra le principali misure d'interesse per il settore delle costruzioni si evidenziano:
- l'attribuzione del gettito IMU al 100% ai Comuni nel biennio 2013-2014;
- il rinvio ad aprile 2013 del termine di versamento della prima rata della nuova Tariffa rifiuti e servizi (TARES);
- la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole possedute da privati, da effettuare entro il prossimo 30 giugno 2013;
- il rifinanziamento delle misure per l'incremento della produttività del lavoro;
- la maggiorazione, dal 2014, degli oneri deducibili ai fini IRAP (cd. ''cuneo fiscale'');
- l'aumento, dal 1� luglio 2013, della sola aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, con il mantenimento delle aliquote ridotte del 4% e 10%.
Accogliendo le istanze dell'ANCE[1], la legge di Stabilità 2013, nella formulazione definitiva, non prevede più alcuna limitazione alle deduzioni e detrazioni IRPEF, originariamente contenute nel testo approvato dal Governo. Pertanto, continuano ad applicarsi le ''ordinarie'' disposizioni degli artt.10 e 15 del TUIR - D.P.R. 917/1986, tra le quali quella relativa alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, dipendenti da mutui ipotecari accesi per l'acquisto, costruzione, ovvero ristrutturazione dell'abitazione principale.
Al riguardo, l'ANCE ha predisposto una «Guida alla legge di Stabilità 2013», che approfondisce le novità introdotte in materia fiscale dal Provvedimento.



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