Riforma Fornero


21 gennaio 2013
Pubblicato il 27 dicembre u.s. dal Ministero del Lavoro, l'allegato Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, con il quale viene definita la non operatività della presunzione relativa alle c.d. Partite Iva, di cui all'art. 69 bis, comma 1, del D.Lgs n. 276/03, nei confronti delle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati di cui al comma 3 dell'articolo suddetto.
Gli ordini professionali riconosciuti e riportati, a mero titolo esemplificativo, nell'allegato 1 del decreto in oggetto, sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/01 nonchè da federazioni sportive.
E' stato, inoltre, precisato, all'art. 3 del decreto medesimo, che l'iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa individuale al registro delle imprese, non consente l'esclusione dalla presunzione di ''falsa partita iva'' di cui all'art. 69 bis.
E' facoltà delle Commissioni di certificazione certificare i contratti di incarico professionale anche per accertare il possesso dei requisiti e delle condizioni sopra richiamate e trasmettere, ai fini del monitoraggio, alla Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, i dati relativi ai contratti certificati e l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 69 bis, comma 1, del D.Lgs n. 276/03, con cadenza almeno semestrale.
Il Ministero del Lavoro ha anche fornito, nella nota parimenti allegata, ulteriori precisazioni su alcune norme contenute nella Riforma Fornero (L. n. 92/12).
In particolare, si tratta delle norme riguardanti le partite IVA e il fraudolento utilizzo delle medesime (art. 1, commi 26 e 27).
A tal proposito, come noto, sono stati introdotti alcuni indicatori presuntivi di un diverso rapporto di lavoro, ovvero, una collaborazione coordinata e continuativa riconducibile, soprattutto, ad un regime di monocommittenza.
Le condizioni che devono avverarsi per l'operatività della presunzione sono almeno due delle seguenti:
a) la durata della collaborazione sia complessivamente superiore agli 8 mesi nell'arco di due anni consecutivi
b) il corrispettivo costituisca più dell'80% dei corrispettivi percepiti nell'arco dei due anni solari consecutivi (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi)
c) una postazione fissa per il collaboratore presso una delle sedi del committente.
Pertanto:
La durata della prestazione deve riferirsi a due anni consecutivi civili (1� gennaio - 31 dicembre) e, quindi il relativo calcolo potrà avvenire a partire dal 1� gennaio 2013 e dovrà essere provata da elementi documentali (ad es. lettere di incarico o fatture) o testimoniali.
Il corrispettivo va, invece, riferito agli anni solari (ad es. 31 maggio 2013 - 30 maggio 2014), salvo il caso in cui tale condizione concorra con la prima e quindi il criterio dell'anno civile attrae anche il calcolo del fatturato. Il corrispettivo va riferito esclusivamente alle prestazioni rese in regime di lavoro autonomo e non anche di subordinazione o di lavorio accessorio.
Quanto alla postazione fissa, non si chiede che sia una postazione ad uso esclusivo del collaboratore, purchè però sia ubicata in locali in disponibilità del committente.
Sono state poi inserite alcune deroghe all'operatività della predetta presunzione e, in particolare, si è precisato che la medesima non opera quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) la prestazione sia connotata da elevate competenze teoriche o tecnico-pratiche (possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo; possesso di un titolo di studi universitario; possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine dell'apprendistato; possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro; svolgimento di un'attività autonoma da almeno 10 anni);
b) la prestazione sia svolta da un soggetto con un reddito annuo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, pari a circa 18/19mila euro, con riferimento esclusivamente alle attività di lavoro autonomo.
La presunzione di cui sopra non opera, inoltre, in presenza delle attività professionali espressamente inserite nel decreto del Ministero del Lavoro di cui sopra, per le quali, come detto, sia necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale o ad un albo, un registro, un elenco professionale e siano, pertanto, richiesti specifici requisiti e condizioni.
L'effetto della presunzione consiste nel considerare tali rapporti di lavoro collaborazioni coordinate e continuative per le quali, in assenza di un progetto, si provvederà alla conversione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
La presunzione di collaborazione coordinata e continuativa comporterà anche il diverso regime contributivo, in virtù del quale gli oneri contributivi sono a carico per 2/3 del committente e per 1/3 del collaboratore il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento degli oneri, avrà diritto di rivalsa nei confronti del committente.
La presunzione opera solo per i rapporti di lavoro autonomo instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Fornero (18 luglio 2012), mentre per i rapporti di lavoro in essere l'adeguamento alla nuova normativa è obbligatorio decorsi 12 mesi dalla data suddetta.
Tale presunzione comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del committente sulla sussistenza del rapporto di lavoro autonomo, fermo restando la possibilità per il lavoratore di far valere direttamente il rapporto di lavoro subordinato, senza passare per la collaborazione.

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