Dal 1° gennaio 2013 on-line i corrispettivi pagati dalle Stazioni Appaltanti


05 febbraio 2013

L'articolo 18 del D.L. n. 83/2012 (il c.d. decreto ''Crescita'', convertito in Legge n. 134/2012), prevede, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12 della Legge n. 241/1990, che la concessione di erogazioni di denaro pubblico di qualunque genere, inclusi quelli derivanti dai contratti di appalto, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, secondo il principio di accessibilità totale (art. 11 del D.lgs. n. 150/2009).
La disposizione, di ampissima portata applicativa, esprime l'obiettivo di realizzare una ''Amministrazione aperta'', dettando alcune condizioni cui l'attività amministrativa deve conformarsi per il pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità (cfr. art. 97 della Costituzione). Il carattere generale di tale obiettivo comporta che siano assoggettate al rispetto della disposizione in esame non soltanto le pubbliche amministrazioni centrali, ma anche le amministrazioni regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni.
La disposizione deve ritenersi pienamente operativa a far data dal 1� gennaio 2013 (comma 4).
Inoltre, sempre a decorrere dal 1� gennaio 2013, la pubblicazione delle voci di spesa da parte della stazione appaltante costituisce ''condizione legale di efficacia del titolo legittimante'' per i pagamenti superiori a mille euro nel corso dell'anno solare, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico (articolo 18, comma 5).
Su tale delicata materia, è intervenuta anche la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibera n. 35/2012 del 21 dicembre 2012, ha chiarito che i tutti soggetti sopra richiamati sono tenuti, a decorrere dal 1� gennaio 2013, a dare piena attuazione alle previsioni di cui ai primi sei commi del citato articolo 18 (cfr. commi 2 e 3 che sviluppano nel dettaglio il principio di accessibilità totale, indicando analiticamente tutti gli elementi che devono essere pubblicati e le modalità di pubblicazione sul sito internet).
Per quanto riguarda gli appalti di lavori, ne consegue che a decorrere dal 1� gennaio 2013 la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione dei dati concernenti l'impiego di denaro pubblico è rilevabile dal destinatario del corrispettivo e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 104/2010, codice del processo amministrativo.
Sulla base della suddetta ricostruzione si ritiene indebita la condotta della Stazione appaltante che ritardi il pagamento dei corrispettivi di appalto, adducendo come elemento preclusivo il mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni richieste dall'art. 18 suddetto e con le caratteristiche di accessibilità previste nella norma stessa.
Si fa riserva di ulteriori/eventuali approfondimenti.

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