16 gennaio 2023
Bonus edilizi e Soa: dal 1� gennaio 2023 obbligo per lavori superiori a 516 mila euro
L'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha introdotto, come condizione per l'accesso agli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi ''minori'') l'obbligo, per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA quando l'importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.
La norma, in vigore dal 21 maggio 2022, ha acquisito in realtà piena efficacia solo dallo scorso 1� gennaio 2023. Tale entrata in vigore ''differita'' è stata voluta dal legislatore proprio per consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti tenuto conto dei tempi tecnici minimi che gli Organismi preposti al rilascio dell'attestazione Soa di prassi impiegano.
La formulazione della norma ha sollevato in questi primi mesi di vigenza una serie di dubbi interpretativi che ANCE ha cercato di sciogliere adottando una linea di coerenza sia con la lettera ma soprattutto con la ratio della disposizione. Quest'ultima risponde all'esigenza di garantire che l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla sicurezza sismica e ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a operatori che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.
La norma vuole, infatti, offrire uno strumento di garanzia soprattutto per quei lavori di maggiori dimensioni per i quali appare imprescindibile che gli stessi diano prova di un elevato livello di affidabilità.
Di seguito si fornisce un'analisi commentata dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Quali imprese devono essere attestate SOA?
La norma si applica a tutte le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l'esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura).
L'impresa che assume il ruolo di General Contractor non eseguendo direttamente i lavori ma occupandosi esclusivamente del coordinamento delle varie attività, deve possedere l'attestazione SOA?
In coerenza con la lettera della norma, si deve ritenere che nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l'attività realizzativa, non è necessario il possesso della attestazione SOA
Il general contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiore a 516 mila euro, ricade nell'ambito di applicazione della norma.
Le imprese esecutrici che sottoscrivono contratti di appalto con il general contractor dovranno essere qualificate solo se l'importo dei lavori oggetto del singolo affidamento è superiore a 516 mila euro.
SOGLIA DI RIFERIMENTO
La soglia dei 516.000 euro va rapportata all'importo dei lavori complessivi dell'intervento ammissibile al Superbonus/altri bonus edilizi oppure tale limite riguarda il singolo contratto di appalto finalizzato alla realizzazione dell'intervento?
L'interpretazione della norma lascia chiaramente intendere che il riferimento sia all'importo complessivo dei lavori così come definito nel singolo contratto di appalto/subappalto, che deve essere pertanto superiore ai 516.000 euro. Di conseguenza, se l'importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l'importo globale sia invece superiore.
CLASSIFICHE E CATEGORIE SOA
Si deve ritenere applicabile il sistema di categorie e classifiche previsto per gli appalti pubblici?
Il riferimento all'art. 84 D. Lgs. 50/2016 operato dall'articolo 10-bis rappresenta un mero rinvio ad altra disposizione dell'ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Finalità della norma non è di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pubblicistico (non è, ad esempio, applicabile l'istituto dell'avvalimento), bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell'impresa.
Pertanto a parere dell'ANCE è conforme allo spirito della norma ritenere che non vi debba essere un'esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma che sia sufficiente accertare l'effettivo possesso, da parte dell'impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l'ottenimento dell'attestato di qualificazione.
Seguendo questa linea interpretativa, e in assenza di chiarimenti divergenti da parte delle autorità preposte, ANCE ritiene possibile considerare idonea l'impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una delle seguenti categorie che risultano quindi coerenti con i lavori oggetto dei bonus: