Bonifica dei siti: alcune novità per l


25 febbraio 2013

L'Albo Gestori Ambientali ha approvato la deliberazione 30 gennaio 2013, n. 1 con la quale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla delibera 12 dicembre 2001, n. 5 in materia di requisiti e criteri per l'iscrizione alla categoria 9 dell'Albo stesso per lo svolgimento di attività di bonifica dei siti.
In particolare, è stato integralmente riscritto l'allegato B della delibera n. 5 del 2001, prevedendo che per l'iscrizione alla Classe A le imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei 5 anni che precedono la domanda di iscrizione, oppure prendendo in considerazione i migliori cinque anni dell'ultimo decennio, interventi di bonifica, anche parziali che hanno concorso ad un intervento di bonifica per un importo complessivo non inferiore all'importo convenzionalmente stabilito in euro 13.000.000.
Viene quindi ridotto il termine relativo alla pregressa esecuzione di interventi di bonifica, che dai sette anni previsti nella versione originaria della delibera 5/2001 passano a cinque.
L'albo, inoltre, chiarisce che ai fini dell'iscrizione nella categoria 9 per ''importo dei lavori di bonifica cantierabili'' si intende l'importo degli interventi di bonifica così come individuati dalla Parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e dal DM 25 ottobre 1999, n. 471.
In allegato la delibera dell'Albo Gestori Ambientali 30 gennaio 2013, n. 1

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