Responsabilità solidale fiscale


04 marzo 2013

Le disposizioni sulla responsabilità solidale fiscale (art.13-ter del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012) si applicano in relazione ai contratti d'appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e non solo per il settore edile.
La norma, inoltre, non trova applicazione per le tipologie contrattuali diverse dal contratto d'appalto di opere e servizi (art.1655 del Codice Civile), quali, tra l'altro, il contratto d'opera e le forniture di beni.
Queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con l'attesa Circolare n.2/E del 1� marzo 2013, che recepisce le principali tesi dell'ANCE[1] sulla discussa disciplina, introdotta dal 12 agosto 2012.
La Circolare, in estrema sintesi, precisa tra le altre:
  • l'esclusione della disciplina per i committenti persone fisiche e per i condomini;
  • l'applicazione della responsabilità solidale fiscale in presenza di 3 soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore) e l'operatività della sola sanzione in capo al committente (da 5.000 a 200.000 euro), anche in presenza di un semplice contratto di appalto (senza necessità di subappalto);
  • la possibilità di rilasciare la certificazione di regolarità fiscale, in materia di versamenti IVA e di ritenute sui redditi da lavoro dipendente, in modo unitario, nell'ipotesi di più contratti intercorrenti tra le medesime parti;
  • la necessità, in caso di pagamento dei corrispettivi tramite bonifico bancario, di attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento della disposizione di bonifico e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accredito delle somme.



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