Qualificazione SOA


23 luglio 2012

Il 17 luglio 2012 è stata approvata, ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 73/2012 che, in materia di qualificazione, aveva prorogato di ulteriori 180 giorni la definitiva entrata in vigore delle norme previste dal regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010).
In particolare, grazie alla incisiva azione svolta dall'ANCE, le imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori potranno ora contare su un consistente snellimento del regime transitorio della qualificazione SOA (cfr. articolo 357, nei riformulati commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25).
Nello stesso provvedimento è, inoltre, previsto il rinvio di un altro anno, e perciò all'8 giugno 2013, dell'operatività della garanzia globale di esecuzione.
Si analizzano di seguito le principali novità in materia di qualificazione.
1. Proroga degli attestati fino al 4 dicembre 2012
Con la riformulazione dell'art. 357, comma 12, è stata prorogata al 4 dicembre 2012 la validità degli attestati SOA nelle categorie ''variate'' OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS 2, con scadenza successiva alla data di pubblicazione del D.P.R. n. 207/2010 (10 dicembre 2010). Dal 5 dicembre prossimo potranno essere utilizzati i nuovi attestati rilasciati secondo le disposizioni del regolamento, così come previsto dal comma 17 dello stesso articolo.
Ciò comporta, altresì, che a partire dalla medesima data le amministrazioni dovranno redigere i bandi applicando le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, per quanto riguarda la qualificazione, le categorie c.d. 'superspecialistiche', le nuove categorie e le classifiche intermedie (art. 357, comma 16).
La proroga dei termini della nuova qualificazione SOA prende atto della criticità del passaggio dal sistema di qualificazione, previsto dal D.P.R. n. 34/2000, a quello introdotto dal D.P.R. n. 207/2010; ciò a causa dell'oggettiva difficoltà delle stazioni appaltanti nella riemissione dei certificati di esecuzione lavori, utilizzando il modello 'intermedio' di cui all'allegato B.1 del regolamento. Tale passaggio obbligatorio si è, però, rivelato un collo di bottiglia per le imprese che volevano ottenere un nuovo attestato sulla base del regolamento n. 207/2010.
Come evidenziato da una recente nota dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, infatti, solo il 10% delle imprese, qualificate nelle categorie 'variate', è riuscita ad ottenere l'attestazione nelle nuove categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-B, OS 21 nonchè OS 2-A e OS 2-B secondo le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.
Nonostante la riformulazione del citato articolo 357, rimane, tuttavia, preclusa alle imprese, in possesso del solo attestato rilasciato in base al D.P.R. n. 207/2010, la partecipazione alle gare bandite sino al 4 dicembre p.v., poichè, come sopra detto, queste ultime continueranno ad essere regolate in base alle disposizioni del D.P.R. n. 34/2000.
Il nuovo testo di legge chiarisce, inoltre, che gli attestati rilasciati in vigenza del D.P.R. n. 34/2000, rimangono validi sino al termine del regime transitorio, indipendentemente dalla loro scadenza e dal rilascio di un secondo attestato conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.
Al riguardo, il chiarimento fornito dal legislatore appare idoneo a superare, con riferimento al periodo transitorio, il principio sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui il rilascio di una nuova attestazione ''costituisce rinuncia alla prima secondo il meccanismo del rinnovo dell'attestazione'' (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 11088/2009 e Comunicato del Presidente Avcp del 22 luglio 2011). L'applicazione di tale principio avrebbe, infatti, impedito alle imprese in possesso dell'attestato in D.P.R. n. 34/2000 nelle categorie 'variate', che avessero ottenuto anche l'attestato secondo la nuova disciplina, di partecipare fino al 4 dicembre alle gare di appalto.
2. Sopravvivenza degli attestati con scadenza successiva al 4 dicembre
Al contrario di quanto previsto nella precedente formulazione dell'art. 357, il nuovo comma 12-ter del medesimo articolo, non prevede più la decadenza degli attestati nelle categorie 'variate' rilasciati in D.P.R. n. 34/2000, che abbiano una scadenza successiva al 4 dicembre p.v..
Pertanto, tali attestati potranno essere utilizzati, sino alla data di scadenza quinquennale, per la partecipazione a gare di appalto, bandite secondo le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, in cui siano previste categorie compatibili con quelle indicate negli attestati stessi.
In particolare, la legge di conversione presuppone che alcune categorie tra quelle riportate nell'allegato ''A'' del nuovo regolamento, ovvero: OS7, OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A, devono ritenersi equivalenti a quelle previste nel D.P.R. n. 34/2000, identificate rispettivamente con gli acronimi OS 7 e OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS 2.
Ne consegue che, in virtù della suddetta equivalenza, le imprese, qualificate in queste ultime categorie, non solo potranno utilizzare le proprie attestazioni anche successivamente al 4 dicembre p.v. (ovviamente nelle gare in cui siano previste categorie corrispondenti) ma, in sede di rinnovo, potranno utilizzare (se ricadenti nel decennio di riferimento) gli stessi certificati di esecuzione dei lavori, utilizzati per la precedente attestazione in D.P.R. n. 34/2000 e rilasciati secondo il relativo modello previsto dall'allegato 'D'.
In altre parole, viene meno la necessità di richiedere, per la qualificazione nelle categorie OS7, OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A la riemissione dei certificati alle stazioni appaltanti, che saranno, pertanto, esentate dal redigere in questi casi il modello previsto dall'allegato B.1 del regolamento.
E' stato, quindi, premiato un meccanismo di equivalenza, fortemente voluto dall'Ance, che consentirà - senza ulteriori spese per le imprese - di qualificarsi nelle gare per lavori riconducibili alle categorie sopra elencate, utilizzando le vecchie attestazioni SOA, rilasciate in D.P.R. n. 34/2000.
Il comma 12-ter dell'art. 357, prevede, altresì, che gli importi contenuti nelle attestazioni rilasciate in vigenza del D.P.R. n. 34/2000, si intendono sostituiti, e quindi arrotondati, dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5 del regolamento a far data dal 5 dicembre p.v.
3. Categorie per le quali è necessaria la riemissione dei CEL
Non è prevista alcuna equivalenza per la qualificazione nelle categorie in D.P.R. n. 207/2010 riportanti l'acronimo OS 8, OS 12-B, OS 18-B, OS 20-B e OS 2-B, nonchè per la OG 11.
Rimandando al successivo paragrafo l'approfondimento sulla categoria OG 11, si sottolinea come, con riguardo alle rimanenti categorie escluse dall'equivalenza sopra evidenziata, permanga per le imprese la necessità di richiedere alle stazioni appaltanti la sostituzione dei vecchi certificati di esecuzione dei lavori (CEL), emessi sulla base del modello previsto dall'allegato ''D'' del D.P.R. n. 34/2000 (comma 14-bis dell'art. 357 sopra citato).
La conseguente riemissione dei certificati, secondo il modello previsto dall'allegato B.1 del regolamento, consentirà di ottenere una nuova qualificazione nelle categorie OS 8, OS 12-B, OS 18-B, OS 20-B e OS 2-B.
4. La qualificazione nella categoria OG 11
Per la categoria OG 11, non si prevede più che le stazioni appaltanti siano tenute alla riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori, suddividendo l'importo nei lavori impiantistici effettivamente realizzati.
Al contrario, il nuovo comma 14-bis dell'art. 357, semplifica notevolmente il sistema, introducendo un meccanismo convenzionale in base al quale le SOA suddividono l'importo dei certificati di esecuzione dei lavori riportanti la categoria OG 11, secondo il modello previsto dall'allegato 'D' del D.P.R. n. 34/2000. Tale importo è ripartito nelle categorie OS 3, OS 28, OS 30, secondo le percentuali del 20%, 40% e 40%.
Gli importi ricavati attraverso le suddette percentuali saranno utilizzati dalle SOA per il calcolo dei requisiti di qualificazione delle imprese che - in ragione di quanto previsto dall'art. 79, comma 16, del regolamento - devono dimostrare, rispetto all'importo della classifica richiesta in OG 11, di aver eseguito lavori specialistici nella OS 3 pari al 40%, nella OS 28 pari al 70% e sempre pari al 70% nella OS 30.
La soluzione, fortemente sostenuta dall'Ance, consente, pertanto, un facile utilizzo dei vecchi requisiti per ottenere la qualificazione nella nuova categoria OG 11.
5. Verifica triennale
La disposizione di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che, allo scadere del periodo triennale di validità dell'attestato SOA, l'impresa debba sottoporsi alla verifica del mantenimento di taluni specifici requisiti di qualificazione (c.d. verifica triennale); ciò implica la dimostrazione di essere in possesso, in rapporto alla cifra di affari in lavori, di adeguati costi sostenuti per le attrezzature tecniche e per l'organico medio annuo, nei limiti di una tolleranza del 25% rispetto ai requisiti previsti inizialmente per il rilascio dell'attestazione.
A tale riguardo, in sede di conversione del decreto legge n. 73/2012, anche grazie all'azione svolta dall'ANCE, è stato elevato, sia pure soltanto fino al 31 dicembre 2012, dal 25% al 50% il margine di tolleranza circa la congruità dei requisiti per la verifica triennale.
Tale scelta appare opportuna, poichè è volta ad evitare che le imprese possano vedere ridimensionata o, addirittura, perdere la qualificazione SOA già acquisita, per effetto del ridursi dell'attività imprenditoriale da esse svolta, in ragione della crisi economica del settore.
Al riguardo, stante il probabile perdurare dell'attuale situazione economica, l'ANCE si è adoperata affinchè fosse formulato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 73/2012, un ordine del giorno in cui il Governo si impegnasse a prorogare fino al 31 dicembre 2013 l'aumento della tolleranza.

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