Art. 29, L. n 341/95 - Sgravio contributivo per l


27 agosto 2014

Con l'allegato messaggio n. 6534/14, l'Inps ha ricordato che, relativamente alla riduzione dell'11,50% di cui all'art. 29 della L. n. 341/95 e smi, non essendo stato emanato, entro il 31 luglio scorso, il decreto interministeriale attuativo dell'agevolazione in parola, le imprese edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2013, pari all'11,50%, con decorrenza 1� settembre 2014.

Come ormai noto, l'art. 1 co. 51 della L. n. 247/07, ha infatti previsto che ''decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento''.

Con riferimento alle modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, la nota in oggetto fa esplicito rinvio alla circolare Inps n. 178/13, già oggetto della comunicazione Ance del 20 dicembre 2013.

Nel confermare che la riduzione contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà, l'Istituto ricorda, altresì, che hanno diritto a tale agevolazione i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 nonchè caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439100.

Diversamente, non hanno diritto alla riduzione contributiva in oggetto i datori di lavoro che svolgono attività di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432100 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P, in quanto non costituiscono attività edili in senso stretto.

Fermo restando che lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014, per poter fruire del beneficio sarà necessario inoltrare dal 1� settembre 2014 apposita istanza telematica, utilizzando il modulo Rid-Edil.

I sistemi informativi centrali dell'Inps, entro il giorno successivo, previa verifica formale, attribuiranno un esito positivo o negativo all'istanza; in caso di esito positivo, ai datori di lavoro ammessi verrà rilasciato il codice autorizzazione ''7N'', che avrà validità per il periodo da agosto a dicembre 2014.

Nelle ipotesi di matricole sospese o cessate, l'azienda potrà recuperare lo sgravio attraverso la funzionalità ''contatti'' del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio in oggetto. La sede Inps competente, in caso di esito positivo dell'istanza, attribuirà il suddetto codice relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con il codice causale ''L206'' nell'elemento -AltreACredito- di -DatiRetributivi-; il recupero degli arretrati dovrà essere esposto con il codice causale ''L207'', nell'elemento -AltrePartiteACredito- di -DenunciaAziendale-.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, valorizzando l'elemento -TipoLavStat- con il codice di nuova istituzione ''NFOR'', che contraddistingue, appunto, gli operai non più in carico presso l'azienda.

La nota conclude ricordando che, nel caso in cui il decreto ministeriale preveda una modifica della misura dello sgravio rispetto all'anno 2013, verranno recuperate le eccedenze, ovvero fornite alle aziende istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

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